(massima n. 1)
L'atto di riassunzione del procedimento dinanzi al giudice del rinvio deve soltanto esplicitare la volontą di ottenere la pronuncia di merito favorevole, atteso che l'accertamento fattuale derivante dalla sentenza di cassazione riguarda i poteri del giudice di rinvio, non la domanda giudiziale, che si forma e si definisce esclusivamente nel giudizio di primo grado, e che in sede di rinvio non sono ammissibili domande nuove (gią precluse in appello), mentre sono consentite - e dunque non imposte quoad validitatem relativamente all'atto di riassunzione - le sole conclusioni diverse eventualmente necessitate dalla sentenza di cassazione (art. 394, comma 3, c.p.c.).