(massima n. 1)
Se il giudizio, dopo la cassazione con rinvio della sentenza di merito, č tempestivamente riassunto nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, non si verifica l'estinzione del processo, essendo dovere del giudice ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.; soltanto ove tale ordine non sia tempestivamente eseguito potrā essere dichiarata l'estinzione del processo.