(massima n. 1)
La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. ha la funzione di riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata; ne consegue che non deve ritenersi necessario per la validitą della comparsa di costituzione della parte citata in riassunzione, che aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado, un contenuto ripetitivo dell'atto di appello, potendo la comparsa essere integrata a mezzo di tale atto.