Il carattere recettizio degli atti processuali impone che gli stessi per produrre effetti debbano essere portati a conoscenza dei destinatari, il che avviene mediante la loro
comunicazione o
notificazione.
La notificazione si distingue dalla comunicazione per il fatto che può provenire anche dalle parti e dal
pubblico ministero, nonchè per il fatto che si realizza mediante consegna al
destinatario di una copia conforme dell’atto.
Si tratta di un atto processuale composito, il quale si articola in due momenti:
a) l’impulso di parte;
b) il compimento di una serie di attività da parte dell’
ufficiale giudiziario, prima fra tutte l’attestazione di aver eseguito la notificazione a richiesta di un determinato soggetto (costituendo
certificazione di un fatto di immediata e diretta percezione del
pubblico ufficiale, fa fede fino a
querela di falso).
In relazione al momento della richiesta di notificazione, particolari problemi si pongono quando si tratta di individuare il
procuratore legittimato a richiedere la notificazione; costituisce, infatti, opinione costante in giurisprudenza quella secondo cui il procuratore che non risulti munito del mandato per il grado di giudizio successivo non sia legittimato a richiedere la notificazione dell’atto di impugnazione.
In giurisprudenza non vi è univocità di opinioni in ordine alle conseguenze derivanti da una notificazione richiesta da soggetto non legittimato.
Da un lato si è affermato che da tale violazione ne discende l’inesistenza dell’atto; secondo altra tesi, invece, l’inesistenza può essere sanata qualora la riferibilità dell’atto alla parte interessata venga attuata
ex post con il compimento da parte sua di una condotta processuale con la quale la parte dimostri di accettare esplicitamente o implicitamente gli effetti già verificatisi.
Di recente si è poi affermato l’orientamento secondo cui l’attività di impulso del procedimento notificatorio (consistente nella consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario) può dal soggetto legittimato essere delegata ad altra persona, anche verbalmente; ciò che conta è che dall’atto da notificare risulti egualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata.
Per l’individuazione dell’organo territorialmente competente ad eseguire la notificazione, occorre fare riferimento al DPR 15.12.1959 n. 1229, c.d. Ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari.
Dispone l’art. 106 che l’ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell’ambito del circondario in cui ha sede l’ufficio al quale è addetto, salva la possibilità di avvalersi del servizio postale ex art. 107 comma 2 ordinamento per la notificazione di atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune in cui ha sede l’ufficio (a meno che la parte non chieda che la notifica venga eseguita di persona, nel qual caso la richiesta deve essere fatta per iscritto, a margine dell’atto da notificare e firmata dal richiedente).
Va aggiunto che sussiste una potestà notificatoria concorrente tra l’ufficiale giudiziario del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione e quello addetto all’
autorità giudiziaria competente a conoscere della causa a cui attiene la notificazione; quest’ultimo può operare anche fuori della circoscrizione territoriale, ma solo a mezzo del servizio postale.
Non esistono, infatti, limitazioni territoriali per la notifica, a mezzo del servizio postale, di atti relativi ad affari di
competenza dell’autorità giudiziaria della sede a cui gli ufficiali giudiziari sono addetti o per la notifica di atti stragiudiziali.
Prevede poi l’art. 34 DPR 1229/1959 che, nel caso in cui manchino o siano impediti l’ufficiale giudiziario e l’aiutante ufficiale giudiziario territorialmente competenti, il capo dell’ufficio giudiziario dispone, con decreto scritto sull’atto originale, che le notificazioni siano eseguite dal messo di conciliazione del luogo in cui l’atto deve essere notificato.
Nel nostro ordinamento vi è solo un caso in cui la notificazione può essere eseguita, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, da un soggetto diverso dall’ufficiale giudiziario, ed è quello previsto dalla Legge n. 53/1994, normativa che consente all’avvocato, munito di procura ad litem, di eseguire a mezzo servizio postale e secondo le modalità previste dalla Legge 20.11.1982 n. 890 la notifica di atti in materia civile, amministrativa e
stragiudiziale (la potestà notificatoria dell’avvocato, a differenza di quella dell’ufficiale giudiziario, non incontra alcuna limitazione territoriale).
La situazione fin qui descritta è venuta a mutare per effetto della Riforma Cartabia, con la quale, nell’intento di provvedere al riordino ed all’implementazione del processo civile telematico, si è ritenuto di mantenere la disciplina delle notifiche eseguite dagli avvocati in materia civile e stragiudiziale nella legge n. 53 del 1994, ove formano un corpo normativo unico applicabile anche alle notifiche di atti in materia amministrativa.
In particolare è stato modificato il secondo comma della norma in esame introducendovi espressamente le notifiche effettuate dall’avvocato; sono stati anche introdotti due nuovi commi, il sesto ed il settimo, per dare attuazione, da un lato, alla disciplina in materia di notifiche eseguite dall’avvocato e, dall’altro, per coordinare l’obbligo di notifica telematica da parte dell’avvocato con il divieto all’ufficiale giudiziario, in tali casi, di eseguire la notifica.
Sotto quest’ultimo profilo, si è previsto che l’ufficiale giudiziario possa eseguire la notificazione su richiesta dell’avvocato soltanto se quest’ultimo non è obbligato, in base alla legge, a procedere personalmente mediante posta elettronica certificata o altra modalità prevista dalla legge (quale l’inserimento nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di cui al nuovo articolo 3 ter della legge n. 53 del 1994).
Tale limitazione, tuttavia, non opera quando vengono meno i presupposti per l’operare del predetto obbligo in capo all’avvocato, ovvero nei casi in cui non è possibile eseguire la notificazione secondo le modalità previste dalla legge, o quest’ultima non ha avuto esito positivo, per cause non imputabili al destinatario.
Per tale ipotesi si prevede che l’avvocato debba formulare una dichiarazione formale, di cui l’ufficiale giudiziario deve dare atto nella relata di notifica (ciò anche in un’ottica di maggior controllo circa la sussistenza dei requisiti per notificare mediante l’ufficiale giudiziario e quindi di controllo della validità della notifica eseguita mediane inserimento nell’area web).
Nel procedimento notificatorio si distinguono tre diverse fasi, che costituiscono una sorta di subprocedimenti, e sono:
a) la richiesta all’ufficiale giudiziario, proveniente dalla parte personalmente o dal suo procuratore;
b) l’attività di consegna materiale dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario. Vanno consegnate, a pena di inesistenza, tante copie quanti sono i soggetti destinatari della notifica;
c) la verbalizzazione delle attività espletate da parte di quest’ultimo, contenuta nella c.d. relata di notifica. L’attestazione così compiuta, in difetto di querela di falso, può essere disattesa solo quando dal contesto dell’atto risulti in modo palese ed inequivoco la ricorrenza di un
errore materiale.
In applicazione del principio di ragionevole durata del processo, qualora la notificazione di un atto debba effettuarsi entro un
termine perentorio e non vada a buon fine per ragioni non imputabili a colui che l’ha richiesta, quest’ultimo può richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, il quale produrrà effetto dalla data della iniziale richiesta di notificazione, purchè tale richiesta sia intervenuta entro un termine ragionevolmente necessario per conoscere l’esito negativo della precedente notifica ed assumere ulteriori informazioni.
La forma di notifica preferibile è indubbiamente quella eseguita a mani proprie del destinatario, il che si realizza quando l’atto viene ricevuto dal destinatario personalmente, ovunque venga trovato dall’ufficiale giudiziario nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario a cui è addetto; diventa irrilevante in tal caso ogni indagine sulla residenza, domicilio o dimora del medesimo, mentre l’identità personale tra consegnatario dell’atto e destinatario può desumersi dalle dichiarazioni rese all’ufficiale giudiziario al momento della consegna, penalmente sanzionate se mendaci.
Qualora dovesse verificarsi un errore sulle generalità del destinatario, l’atto notificato potrà ritenersi nullo solo se l’errore sia tale da determinare una incertezza assoluta sulla persona a cui la notificazione è diretta (a tal fine occorrerà esaminare l’intero contesto dell’atto, onde verificare se determinate lacune possano essere colmate da altre idonee indicazioni).
Se, invece, dovesse sussistere un contrasto tra più documenti in ordine alla data di notificazione di un atto, per gli effetti a carico del destinatario prevalgono le risultanze della copia consegnata allo stesso destinatario.
In tema di inesistenza, nullità e irregolarità della notificazione esiste un’ampia casistica; si esamineranno adesso i casi più frequenti.
L’ipotesi più ricorrente è quella della notifica di un atto di impugnazione a più parti, tutte domiciliare presso un unico procuratore, mediante consegna allo stesso di una sola copia dell’atto.
In tali casi la giurisprudenza unanime ritiene che la notificazione sia da considerare come inesistente, non potendo individuarsi la parte in cui favore la copia consegnata può considerarsi diretta (non si avrebbe inesistenza, invece, qualora all’unico domiciliatario siano state consegnate tante copie quanti sono i domiciliati, senza che la relata dell’ufficiale giudiziario indichi i loro nomi su ciascuna copia singolarmente).
Il suddetto principio non opera quando una parte stia in giudizio, oltre che in nome proprio, in
rappresentanza sostanziale di altro soggetto, che ha rilasciato regolare procura, in quanto in tale caso la notificazione è validamente eseguita con la consegna di una sola copia (è questo il caso del genitore che sia anche rappresentante del figlio minore).
Altre ipotesi ricorrenti sono:
a) notificazione eseguita da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente: è stata ritenuta nulla;
b) notifica di un atto incompleto: è stata affermato che l’eccezione di incompletezza della copia notificata per mancanza di alcuno dei fogli o delle pagine debba respingersi allorchè l’originale dell’atto notificato rechi in calce la relata di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario e contenente l’attestazione dell’eseguita consegna della copia, ed essa non sia stata impugnata con querela di falso
c) si è parlato di inesistenza della notificazione quando questa venga espletata in luoghi o nei confronti di persone che non abbiano alcuna relazione con il destinatario, mentre la stessa notifica è da qualificare come nulla o irregolare qualora essa sia stata effettuata in un luogo o a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano comunque un riferimento con il destinatario della stessa notifica.
In caso di discordanza tra i dati che emergono dall’atto restituito a colui che ha chiesto la notifica e quelli che emergono dalla copia dell’atto consegnato al destinatario, per stabilire se sussista una
decadenza a carico del primo si deve fare riferimento all’originale che gli è stato restituito, mentre per stabilire se si verifica una decadenza a carico del secondo ci si deve riferire alla copia a lui consegnata; se vi è una difformità tra i due atti, incombe su colui che eccepisce la decadenza della controparte l’onere di proporre querela di falso.
Il terzo comma dell’articolo in esame è stato introdotto dall’art. 45 comma 18 della Legge n. 69/2009 e disciplina la notificazione di un documento informatico e la consegna di copia su supporto informatico, prevedendo anche il caso in cui il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata.