(massima n. 1)
Nei giudizi di opposizione all'ordinanza ingiunzione con la quale sia stata irrogata una sanzione amministrativa, la notificazione dell'atto riassuntivo del giudizio in sede di rinvio, eseguita, nei confronti dell'amministrazione statale, presso l'avvocatura generale dello Stato (che ne aveva assunto il patrocinio in sede di legittimitą) anziché presso l'avvocatura del distretto in cui ha sede il giudice di rinvio, č affetta da nullitą, la quale (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 1967) č sanabile, con effetto ex tunc, dalla costituzione dell'amministrazione convenuta o, in mancanza, mediante la rinnovazione della notificazione stessa, che deve essere ordinata dal giudice del rinvio, a norma dell'art. 291 c.p.c.