(massima n. 1)
Il dies a quo del termine annuale per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, a norma dell'art. 392 c.p.c., č segnato dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione mediante deposito in cancelleria, non dalla successiva comunicazione del deposito stesso, la quale non configura elemento integrativo di tale pubblicazione, ma solo adempimento posteriore con finalitā informative. Tale principio manifestamente non pone la citata norma in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, atteso che la possibilitā di esercitare concretamente ed adeguatamente il diritto di difesa resta assicurata dall'entitā del suddetto termine e della sua decorrenza da un evento conosciuto o conoscibile dalle parti con l'uso dell'ordinaria diligenza.