(massima n. 1)
Quando la parte, all'atto della notificazione della sentenza, abbia dichiarato la propria residenza, la notifica dell'impugnazione della controparte deve essere effettuata, a norma dell'art. 330 c.p.c., in via esclusiva presso tale luogo. L'inosservanza di tale disposizione comporta la nullità della notificazione (nella specie, eseguita presso il procuratore costituito ex art. 170 c.p.c.), sanabile ex tunc con la costituzione del destinatario o con la rinnovazione ordinata dal giudice ex art. 291 c.p.c. Se non sanata, la nullità si comunica all'intero giudizio di secondo grado, compresa la sentenza che la definisce, la quale ove impugnata in sede di legittimità deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai l'atto di impugnazione pervenuto a conoscenza dell'appellato ed essendo perciò superflua una nuova notificazione, è sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 c.p.c.