(massima n. 1)
La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato; ne consegue che non deve ritenersi richiesta per la validità dell'atto di riassunzione la medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto d'appello.