(massima n. 1)
In caso di annullamento con rinvio, ove la sentenza di cassazione qualifichi la causa univocamente, seppur implicitamente, come controversia di lavoro, in quanto la sentenza sia pronunciata dalla Sezione lavoro della Corte, nonché riferita alla "remunerazione" del prestatore d'opera e alla contrattazione collettiva di settore, la riassunzione davanti al giudice di rinvio deve seguire il rito del lavoro, essendo quindi tardiva se eseguita con atto di citazione depositato in cancelleria oltre il termine ex art. 392 cod. proc. civ., a nulla rilevando l'anteriore notifica alle parti.