(massima n. 1)
Qualora, pronunciando su ricorso ordinario, la Corte di cassazione statuisca esclusivamente in ordine alla questione relativa alla competenza del giudice adito in sede di gravame, indicando il giudice competente, la riassunzione del giudizio va effettuata nel termine di cui all'art. 50 cod. proc. civ. e non in quello previsto dall'art. 392 cod. proc. civ., poiché in tal caso la sentenza della S.C. non introduce la fase rescissoria del giudizio di rinvio, bensģ determina, in ipotesi di tempestiva riassunzione, la prosecuzione del giudizio nello stato in cui esso si trovava prima della dichiarazione di incompetenza.