(massima n. 1)
Nel caso in cui l'atto di citazione in riassunzione in sede di rinvio contenga l'indicazione di un termine a comparire più breve rispetto a quello legale, il giudice del rinvio è tenuto, in assenza di costituzione del convenuto, a rilevare d'ufficio la conseguente nullità e ad assegnare, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., all'attore in riassunzione un termine perentorio per la rinnovazione della citazione, che, se eseguita ritualmente, impedisce ogni decadenza; nell'ipotesi di mancato adempimento della parte onerata, il giudice deve procedere alla cancellazione della causa dal ruolo, alla quale consegue "ipso facto", in virtù dell'art. 307, comma terzo, cod. proc. civ., l'estinzione del processo (che non si determina, perciò, direttamente per effetto del solo rilievo della nullità dell'atto di riassunzione).