(massima n. 1)
A seguito di annullamento con rinvio di pronuncia resa dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, il termine per la notificazione dell'atto di riassunzione č quello di un anno dalla pubblicazione della sentenza di cassazione, fissato dall'art. 392 c.p.c., mentre per il successivo deposito dell'atto stesso trovano applicazione le norme del processo davanti a detta Commissione, e, quindi, gli artt. 53 e 54 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, che concedono l'ulteriore termine di trenta giorni.