(massima n. 1)
L'onere della riassunzione del giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. non comporta che a detta riassunzione debbano provvedere separatamente e distintamente tutte le parti interessate alla prosecuzione del giudizio, come si desume dal carattere non impugnatorio dell'atto di riassunzione e dal litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio fra le stesse parti del giudizio di cassazione, sicché una volta avvenuta ad opera di una delle parti la riassunzione, le altre parti possono ritualmente assumere le conclusioni di merito di cui all'art. 394, comma terzo, c.p.c. anche mediante comparsa e pur dopo la scadenza per esse del termine annuale previsto dalla legge per la riassunzione stessa.