(massima n. 1)
Le domande volte alla restituzione od alla riduzione in pristino in conseguenza della cassazione della sentenza (art. 389 c.p.c.), pur essendo devolute alla cognizione del giudice di rinvio, sono del tutto autonome rispetto a quelle aventi ad oggetto il rapporto giuridico controverso (ancora sub iudice per effetto della cassazione con rinvio), per la decisione delle quali occorre la riassunzione della causa ai sensi dell'art. 392 c.p.c. Tale riassunzione, qualora la parte di cui sia stato accolto il ricorso per cassazione, si sia limitata a proporre domande restitutorie ex art. 389 c.p.c., ben può essere riconvenzionalmente effettuata dalla controparte (nel termine annuale previsto dall'art. 392 dello stesso codice) mediante memoria o comparsa di risposta, non essendo in tale ipotesi necessaria una citazione da notificare personalmente.