(massima n. 1)
La riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio, eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla, ma data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte, non è inesistente. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 291 c.p.c., il giudice di rinvio non può dichiarare, in tale ipotesi, la estinzione del processo, ma, a meno che la parte intimata non si sia costituita, sanando la nullità, deve ordinare la rinnovazione della notificazione. Se, nonostante l'invalidità, il giudizio sia proseguito, la Corte Suprema, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullità e cassare la sentenza impugnata con rinvio, quand'anche nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio stabilito dall'art. 393 c.p.c., potendo la menzionata nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte in lite, con le forme prescritte dall'art. 392, secondo comma, c.p.c.