(massima n. 1)
Poiché il giudizio di rinvio costituisce la prosecuzione del giudizio di primo o di secondo grado conclusosi con la pronuncia della sentenza cassata, la parte che riassume la causa davanti al giudice di rinvio non è tenuta a conferire una nuova procura al difensore che lo ha già assistito nel giudizio di merito. Ne consegue che l'erronea indicazione, nell'atto di riassunzione, del conferimento, allo stesso difensore precedente, di una nuova procura, in realtà mai rilasciata, non ha alcuna influenza sulla validità dell'atto di riassunzione medesimo, in quanto siffatto errore non rientra fra le cause di nullità della citazione considerate dall'art. 164 c.p.c. né, ai sensi del secondo comma dell'art. 156 dello stesso codice, si risolve nel difetto di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto.