(massima n. 1)
In presenza della nullità della citazione introduttiva del giudizio, per difetto degli elementi richiesti dagli artt. 163 e 163 bis c.p.c., ed in relazione al disposto dell'art. 164 c.p.c., e, quindi, anche a fronte della nullità dell'atto di riassunzione della causa in sede di rinvio, soggetto all'applicazione delle citate norme, la parte istante ha il potere di provvedere alla rinnovazione dell'atto nullo, cioè alla compilazione e notificazione di una nuova citazione, che, in quanto effettuata nel rispetto dei requisiti e dei termini di legge, sia idonea alla valida instaurazione del rapporto processuale ex nunc. L'esercizio di tale potere non richiede, se ciò non si renda necessario al raggiungimento dello scopo dell'atto processuale, la formazione di un nuovo documento, anziché l'integrazione di quello già utilizzato. Pertanto, in ipotesi di nullità di detta riassunzione per mancanza dell'indicazione dell'udienza di comparizione, la rinnovazione deve ritenersi consentita anche mediante un'integrazione dell'originale dell'atto nullo con tale indicazione, seguita dalla rituale notificazione alla controparte di copia conforme del documento integrato.