(massima n. 1)
L'animus turbandi che consiste nella volontarietā del fatto compiuto a detrimento dell'altrui possesso e nella consapevolezza della contraddizione della volontā del possessore, senza che sussista uno specifico intendimento di arrecare pregiudizio, cosė da accompagnarsi presuntivamente alla situazione accertata come lesiva č escluso dal consenso del possessore sempre che si verifichino le condizioni cui tale consenso č stato subordinato. (Nella specie con riguardo alla sopraelevazione di un edificio, il proprietario sottostante al piano delle elevazioni vi aveva prestato consenso subordinatamente alla mancata produzione di danni alla stabilitā degli edifici. La Corte Suprema in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del merito che aveva disposto la demolizione).