(massima n. 1)
Il possessore di un edificio che chieda con l'azione di manutenzione la cessazione della turbativa del suo possesso, derivante dall'inosservanza della distanza legale da parte del frontista che sopraelevi sullo stesso fronte sul quale aveva realizzato la costruzione di base, è tenuto a dimostrare che tra le facoltà incluse nel suo possesso rientra, in virtù della prevenzione, anche quella di pretendere dal frontista il rispetto della distanza legale, mentre non è tenuto a dare la prova di essersi attenuto nella realizzazione del suo edificio, alla scelta, consentita dal principio della prevenzione, di costruire, anziché sul confine, a distanza legale da esso, acquisendo in tal modo il diritto di obbligare il frontista al rispetto della stessa distanza, giacché oggetto del giudizio possessorio è l'esercizio di fatto di un diritto e non la titolarità dello stesso, che rileva invece nel giudizio petitorio.