(massima n. 1)
In tema di manutenzione del possesso, un'immutazione dello stato dei luoghi che non arrechi attualmente danno al possesso altrui, può ugualmente configurare una molestia, se sia idonea a porre in dubbio o in pericolo siffatto possesso, ma a tale fine è necessario che la detta immutazione sia per se stessa evolutiva nella direzione di uno specifico attentato pregiudizievole, oppure che sia accompagnata da univoche manifestazioni, da parte di chi l'ha posta in essere, tali da denotare una contraria pretesa; il relativo accertamento, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da una motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici.