(massima n. 1)
Con riferimento ad azione di manutenzione esperita dopo l'entrata in vigore del D.L.vo n. 80 del 1998, ma prima delle modifiche introdotte dall'art. 7 legge n. 205 del 2000, relativa all'imposizione arbitraria di una servitù di linea elettrica aerea non assistita da provvedimento autoritativo di pubblica utilità, si configura la denuncia di un comportamento materiale non connesso, neppure implicitamente, all'esercizio di poteri d'imperio, facendosi valere un diritto soggettivo. E ciò assume rilievo, agli effetti dell'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario, a seguito della sentenza n. 281 del 2004 della Corte costituzionale, tenendosi conto, in ogni caso, che a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 34 del D.L.vo citati (come sostituito dal predetto art. 7 legge n. 205 del 2000), con la sentenza n. 204 del 2004, l'esclusione dei «comportamenti» dal testo della norma preclude la possibilità di esperire azioni possessorie davanti al giudice amministrativo.