(massima n. 1)
L'obbligo di comunicazione imposto all'amministratore del condominio dal terzo comma dell'art. 1131 c.c., rilevante solo all'interno del rapporto tra la collettivitā dei condomini e l'amministratore stesso, come non incide sulla deducibilitā e rilevabilitā d'ufficio della carenza di legittimazione passiva del condominio convenuto in persona dell'amministratore con citazione il cui contenuto esorbita dalle funzioni di quest'ultimo, cosė non rileva ai fini della legittimazione attiva dell'amministratore, la quale, ai sensi dell'art. 1130 e del primo comma dell'art. 1131 c.c., va verificata in base all'inclusione della tutela giurisdizionale richiesta nei limiti delle normali attribuzioni dell'amministratore quali stabilite dalla legge o dal regolamento di condominio, o alla sua eccedenza dai detti limiti, nel quale caso č necessaria l'autorizzazione dell'assemblea o il mandato espresso dei condomini. (Nella specie č stato ritenuto che, in difetto di delibera autorizzativa dell'assemblea, l'amministratore del condominio fosse carente di legittimazione a proporre un'azione reale a difesa di un diritto parziario su un fondo contiguo di proprietā di terzi, trattandosi di azione a finalitā non meramente conservativa ed esulante dalle normali attribuzioni dell'amministratore).