(massima n. 1)
L'elemento psicologico della molestia possessoria — la quale può risolversi anche in un'alterazione fisica dello stato di fatto che importi una diminuzione del godimento ai danni del possessore — consiste nella volontarietà del fatto compiuto a detrimento dell'altrui possesso e nella consapevolezza che esso realizza, contro la volontà del possessore, una contrazione, modificazione o limitazione dell'esercizio di tale possesso e non può essere escluso per il fatto che l'agente abbia perseguito un fine diverso da quello specifico di arrecare pregiudizio o non abbia previsto le concrete ed ulteriori conseguenze della sua azione.