(massima n. 1)
Agli effetti della tutela possessoria costituisce molestia ogni atto che modifichi il possesso altrui o ne renda pił disagevole l'esercizio, ove sia compiuto volontariamente e con la coscienza di arrecare un siffatto turbamento, nonché con la consapevolezza del divieto espresso o tacito del possessore.