(massima n. 1)
La differenza tra lo spoglio e la turbativa, ai fini della individuazione dell'azione da esperirsi da parte del possessore, va definita, non in base ad astratte tipologie di comportamenti, ma alla stregua degli effetti che la lamentata violazione del possesso determina sulla situazione di fatto sulla quale essa viene ad incidere; se tale situazione, nella sua corrispondenza all'esercizio di un diritto reale, viene eliminata o comunque svuotata del suo essenziale contenuto, la violazione del possesso si sarą concretata nello spoglio, mentre quando dalla condotta illecita derivi solo una limitazione, attuale o potenziale, del possesso o del suo modo di esercizio, si avrą la semplice turbativa.