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Articolo 1131 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Rappresentanza

Dispositivo dell'art. 1131 Codice Civile

Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130(1) o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza(2) dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.

Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio [1117]; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto(3).

Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.

L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato [1129] ed è tenuto al risarcimento dei danni [64].

Note

(1) La legge 220/2012 ha modificato l'articolo in commento solo per sostituire la parola
“precedente” con le parole “all’articolo 1130”, visto che il riferimento all'articolo precedente, nel rinnovato assetto normativo, sarebbe stato al nuovo art. 1130 bis.
(2) L'amministratore ha la rappresentanza processuale del condominio, anche se si deve escludere che l'ente abbia personalità giuridica.
Nella rappresentanza processuale attiva, i poteri dell'amministratore conoscono gli stessi limiti posti ai suoi poteri di carattere sostanziale: rispettando questi, egli può agire in giudizio indipendentemente da una delibera assembleare ad hoc.
Quella passiva è, invece, più ampia, in quanto concerne tutte le controversie relative ai beni comuni anche quelle reali.
(3) Le notifiche al condominio vanno effettuate all'amministratore presso il suo domicilio privato o presso lo stabile condominiale, se ivi esistono locali destinati alla gestione del condominio.

Ratio Legis

La disposizione prevede che, nell'ambito dei poteri attribuiti all'amministratore, egli rappresenta i condomini, e può stare in giudizio per loro conto, contro terzi, così come contro alcuni dei condomini per conto di tutti gli altri.
L'istituto in oggetto comprende, dunque, anche la rappresentanza processuale sia attiva che passiva.
Esso va, peraltro, distinto dalla rappresentanza volontaria, dal momento che è la legge a stabilire quali siano le attribuzioni degli amministratori; tale rappresentanza non va, poi, confusa con quella organica, e ciò sulla considerazione per cui all'amministratore fa capo la rappresentanza dei singoli condomini e non del condominio.
L'istituto in oggetto deve essere, semmai, considerato alla stregua di un ufficio di diritto privato, in ordine al quale si può, altresì, prevedere un corrispettivo per il suo esercizio.

Spiegazione dell'art. 1131 Codice Civile

Potere di rappresentanza attiva e passiva dell'amministratore

Per lo svolgimento della sua funzione l'amministratore ha ex lege la rappresentanza dei partecipanti alla comunione, e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.

La rappresentanza è non solo attiva, ma anche passiva, poiché egli può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio.

Nell'ambito delle parti comuni, alle quali è limitata la funzione dell'amministratore, il potere di rappresentanza, attiva e passiva, non soffre limiti: tutte le azioni di cognizione, sia di carattere reale che obbligatorio, possono essere intentate da lui o contro di lui nel nome. Né diversamente è previsto per i provvedimenti in genere dell'Autorità amministrativa, che riguardino le parti comuni dell'edificio. Fuori dal loro ambito l'amministratore, come tale, non ha alcun potere di rappresentanza.

Tuttavia col terzo comma dell'articolo gli si fa obbligo di dare senza indugio notizia all'assemblea dei condomini di citazioni ed ordinanze esorbitanti il contenuto delle sue attribuzioni. Con interpretazione estensiva tale obbligo deve intendersi riferito a tutti gli atti che possono interessare i proprietari dell'edificio per ragione di questo.

La violazione di tale obbligo è considerata una mancanza così grave che il legislatore ha per essa, in modo espresso, e naturalmente non per essa in modo esclusivo, previsto la possibilità della revoca e l'obbligo del risarcimento dei danni.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

531 Nell'art. 1128 del c.c., che regola il caso di perimento totale o parziale dell'edificio, è riprodotto con lievi varianti l'art. 15 del R. decreto-legge 15 gennaio 1934. In forma più sintetica che negli articoli 17 e 18 del menzionato decreto-legge sono determinate (art. 1130 del c.c.) le attribuzioni dell'amministratore. Esse riguardano precisamente: l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e l'osservanza del regolamento di comunione; la disciplina dell'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune; la riscossione dei contributi e l'erogazione delle spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni e per i servizi suddetti; il compimento degli atti conservativi dei diritti relativi alle parti comuni dell'edificio. Integrando la norma dell'art. 16, secondo comma, del R. decreto-legge 15 gennaio 1934 sulla obbligatorietà della nomina di un amministratore quando il numero dei condomini è superiore a quattro, ho demandato all'autorità giudiziaria tale nomina, su ricorso di uno o più condomini, se non provvede l'assemblea (art. 1129 del c.c., primo comma). Ho poi regolato casi in cui l'amministratore, su ricorso di ciascun condomino, può essere revocato dall'autorità giudiziaria. La revoca può essere pronunciata: se per due anni l'amministratore non ha reso conto della sua gestione; se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità; se, essendogli stato notificato un atto o provvedimento che esorbita dalle sue attribuzioni, non ne abbia dato senza indugio notizia all'assemblea dei condomini (art. 1129, terzo comma). Nel riprodurre le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto-legge 15 gennaio 1934 circa la rappresentanza dei condomini, ho sostituito alla formula del secondo comma una formula che amplia l'ambito della rappresentanza conferita all'amministratore nelle liti promosse contro i partecipanti (art. 1131 del c.c., secondo comma). La rappresentanza passiva è infatti estesa a qualunque azione proposta contro i condomini, e pertanto anche alle azioni di carattere reale, purché si riferiscano alle parti comuni dell'edificio. Ho mantenuto (art. 1132 del c.c., primo comma) la disposizione dell'art. 21 del decreto-legge su indicato, che consente ai condomini dissenzienti, nelle deliberazioni relative alle liti, di separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze delle liti stesse per il caso di soccombenza; ma, poiché la separazione di responsabilità non opera nei rapporti esterni, ma soltanto nei rapporti interni, ho riconosciuto al condomino che ha separato la propria responsabilità, il diritto di rivalsa per tutto ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa nel giudizio (art. 1132, secondo comma). Può darsi però che l'esito della lite sia favorevole al condominio e il condomino dissenziente ne tragga vantaggio; in tal caso, se non è possibile ripetere dalla parte soccombente le spese del giudizio, è giusto che egli concorra in queste nei limiti del vantaggio che gli deriva, poiché altrimenti il vantaggio sarebbe da lui realizzato ad esclusivo carico degli altri partecipanti alla comunione (stesso articolo, terzo comma). Ho conservato (art. 1133 del c.c.) la facoltà del condomino, ammessa dall'art. 19 del decreto medesimo, di ricorrere all'assemblea contro i provvedimenti dell'amministratore, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria contro le deliberazioni dell'assemblea nei casi in cui l'impugnativa è ammessa. Ho infine circoscritto, al fine d'impedire dannose interferenze nell'amministrazione, il diritto di rimborso delle spese che il condomino abbia fatte per le cose comuni senza l'autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, riconoscendo tale diritto nel solo caso che la spesa abbia carattere di urgenza (art. 1134 del c.c.).

Massime relative all'art. 1131 Codice Civile

Cass. civ. n. 4561/2023

In tema di sanzioni amministrative, l'amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all'art. 6, della l. n. 689 del 1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale.

Cass. civ. n. 30302/2022

La legittimazione passiva dell'amministratore di condominio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio, ex art. 1131, comma 2, c.c., non concerne le domande incidenti sull'estensione del diritto di proprietà o comproprietà dei singoli, le quali devono, piuttosto, essere rivolte nei confronti di tutti i condomini, in quanto in tali fattispecie viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale. Tuttavia, rispetto alla domanda diretta ad accertare o a dichiarare estinto un vincolo di destinazione gravante su un bene di proprietà esclusiva a vantaggio della proprietà condominiale, ovvero anche rispetto ad una azione confessoria o negatoria di servitù, trattandosi di lite concernente interessi comuni dei condomini, che non incide sul diritto di condominio (accrescendolo o riducendolo, con proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati), sussiste la legittimazione dell'amministratore del condominio ai sensi dell'art. 1131 c.c., la quale deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi, soccorrendo all'esigenza di rendere più agevole ai terzi la costituzione in giudizio del condominio, senza la necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti dei condomini.

Cass. civ. n. 24058/2022

In tema di risarcimento danni per l'esecuzione di lavori su parti comuni di un edificio condominiale, poiché il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, il condòmino che ritenga di essere stato danneggiato da un'omessa vigilanza da parte del condominio nell'esecuzione dei lavori dovrà rivolgere la propria pretesa risarcitoria nei confronti dell'amministratore, in qualità di rappresentante del condominio, il quale, a sua volta, valuterà se agire in rivalsa contro l'amministratore stesso.

Cass. civ. n. 5645/2022

L'assemblea dei condomini, avendo il potere di autorizzare l'amministratore ad agire in giudizio per l'esercizio di diritti che, ancorché riferiti alle parti comuni dell'edificio condominiale, non rientrano nella rappresentanza giudiziale attiva attribuitagli dall'art. 1131 c.c., è legittimata a rinunciare all'azione nei confronti dell'appaltatore per vizi e difetti delle opere di manutenzione da lui eseguite, impegnando l'amministratore a dare esecuzione alla relativa delibera ai sensi dell'art. 1131, n. 1 , c.c., senza con ciò invadere la sfera dei diritti riservati ai singoli condomini, i quali possono liberamente fare valere nei confronti dell'appaltatore il diritto al risarcimento di eventuali danni ad essi derivanti dalla cattiva esecuzione dell'appalto.

Cass. civ. n. 40857/2021

Gli amministratori di più condomìni di edifici compresi in un supercondominio non sono legittimati ad opporsi, in rappresentanza dei partecipanti ex art. 1131 c.c., al decreto ingiuntivo intimato da un creditore al supercondominio per ottenere il pagamento di un'obbligazione contratta dall'amministratore dello stesso, né possono fare valere l'obbligo di manleva assolto da quest'ultimo nei confronti e a beneficio del supercondominio garantito, non operando tra l'amministratore del supercondominio e gli amministratori dei condomìni alcuna "rappresentanza reciproca" o "legittimazione sostitutiva".

Cass. civ. n. 23254/2021

L'assemblea di condominio, nell'esercizio dei poteri di gestione di cui all'art. 1135 c.c., può validamente autorizzare l'amministratore a stipulare una polizza assicurativa per la tutela legale, volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell'edificio, promosse da o nei confronti del condominio, al fine di evitare pregiudizi economici ai condomini, non potendo siffatta deliberazione intendersi contraria all'art. 1132 c.c., stante la pressoché totale divergenza di contenuti e di funzione tra l'oggetto del contratto in esame e la menzionata norma, giacché quest'ultima: 1) esclude l'onere del dissenziente di partecipare alla sola rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte nel caso d'esito della lite sfavorevole per il condominio, lasciandone tuttavia immutato, nell'inverso caso d'esito della lite favorevole, quello di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa, ove risultino irripetibili dalla controparte; 2) opera per le sole controversie eccedenti dalle attribuzioni demandate all'amministratore ex artt. 1130 e 1131 c.c., supponendo come condizione essenziale una specifica delibera di autorizzazione o ratifica dell'assemblea alla costituzione in giudizio dell'amministratore da cui estraniarsi; 3) postula una rituale manifestazione di dissenso del singolo condomino rispetto alla singola lite deliberata dall'assemblea, dissenso che, ad un tempo, non è impedito dalla stipula di una polizza per la tutela legale del condominio, né può impedire la conclusione di un tale contratto; 4) lascia comunque il condomino dissenziente identicamente esposto verso i terzi per le conseguenze negative della responsabilità del condominio, fornendogli soltanto un meccanismo di rivalsa.

Cass. civ. n. 11200/2021

In tema di condominio negli edifici, ove l'assemblea abbia deliberato il recesso anticipato dal contratto di manutenzione dell'ascensore, spettano all'amministratore tanto la legittimazione passiva, quanto la facoltà di impugnare la sentenza resa nella controversia instaurata dall'appaltatore e volta a conseguire la declaratoria di illegittimità del recesso, nonché la condanna del condominio al pagamento dei canoni fino alla naturale scadenza contrattuale, senza che occorrano l'autorizzazione o la ratifica dell'assemblea, necessarie per le sole cause che esorbitano dalle attribuzioni dello stesso amministratore, ex art. 1131, commi 2 e 3, c.c., ma non per quelle che vi rientrano perché, come nella specie, attinenti all'esecuzione delle delibere assembleari, ex art. 1130, n. 1, c.c. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE AVELLINO, 18/11/2016).

Cass. civ. n. 2127/2021

Il potere dell'amministratore di rappresentare il condominio nelle liti proposte contro il medesimo di cui all'art. 1131 c.c. deriva direttamente dalla legge e non può soffrire limitazione né per volontà dell'amministratore né per deliberazione dell'assemblea. Ne deriva che la clausola contenuta in un regolamento condominiale (ancorchè deliberato per mutuo accordo tra tutti gli originari condomini), secondo cui l'autorizzazione a stare in giudizio debba essere deliberata dall'assemblea, semmai a maggioranza qualificata, non ha efficacia giuridica, poichè il quarto comma dell'art. 1138 c.c. prevede che le norme regolamentari non possono derogare alle disposizioni ivi menzionate, fra le quali appunto è appunto compresa quella di cui all'art 1131 citato.

Cass. civ. n. 27302/2020

Nel giudizio in cui sia costituito un condominio, il mutamento della persona dell'amministratore in corso di causa non ha immediata incidenza sul rapporto processuale che, in ogni caso, sia dal lato attivo che da quello passivo, resta riferito al condominio, operando quest'ultimo, nell'interesse comune dei partecipanti, attraverso il proprio organo rappresentativo unitario, senza bisogno del conferimento dei poteri rappresentativi per ogni grado e fase del giudizio. Pertanto, ferma l'inefficacia della procura conferita da chi, alla data di costituzione in giudizio, sia già cessato dalla carica di amministratore, perché dimissionario o sostituito con altra persona dall'assemblea, l'eventuale morte o cessazione del potere di rappresentanza del medesimo, già costituito in giudizio a mezzo di procuratore, possono comportare la sua interruzione, a norma dell'art. 300 c.p.c., soltanto se e quando l'evento sia stato dichiarato in udienza, ovvero sia notificato alle altre parti dal procuratore costituito, proseguendo altrimenti il rapporto processuale senza soluzione di continuità.

Cass. civ. n. 25782/2020

Nel giudizio in cui sia costituito un condominio, il mutamento della persona dell'amministratore in corso di causa non ha immediata incidenza sul rapporto processuale che, in ogni caso, sia dal lato attivo che da quello passivo, resta riferito al condominio, operando quest'ultimo, nell'interesse comune dei partecipanti, attraverso il proprio organo rappresentativo unitario, senza bisogno del conferimento dei poteri rappresentativi per ogni grado e fase del giudizio. Pertanto, ferma l'inefficacia della procura conferita da chi, alla data di costituzione in giudizio, sia già cessato dalla carica di amministratore, perché dimissionario o sostituito con altra persona dall'assemblea, l'eventuale morte o cessazione del potere di rappresentanza del medesimo, già costituito in giudizio a mezzo di procuratore, possono comportare la sua interruzione, a norma dell'art. 300 c.p.c., soltanto se e quando l'evento sia stato dichiarato in udienza, ovvero sia notificato alle altre parti dal procuratore costituito, proseguendo altrimenti il rapporto processuale senza soluzione di continuità.

Cass. civ. n. 25014/2020

In tema di condominio negli edifici, la proposizione di una domanda diretta alla estensione della proprietà comune mediante declaratoria di appartenenza al condominio di un'area adiacente al fabbricato condominiale, siccome acquistata per usucapione, implicando non solo l'accrescimento del diritto di comproprietà, ma anche la proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati, esorbita dai poteri deliberativi dell'assemblea e dai poteri di rappresentanza dell'amministratore, il quale può esercitare la relativa azione solo in virtù di un mandato speciale rilasciato da ciascun condomino. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/02/2016).

Cass. civ. n. 23550/2020

L'amministratore di condominio può resistere all'impugnazione della delibera assembleare riguardante parti comuni e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, tenuto conto dei poteri demandatigli dall'art. 1131 c.c., giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso amministratore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/05/2015).

Cass. civ. n. 23190/2020

In tema di condominio, le azioni reali nei confronti dei singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali su cose o parti dell'edificio condominiale, che esulino dal novero degli atti meramente conservativi, possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art. 1131, comma 1, c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto necessaria l'autorizzazione, avendo il condominio agito per la demolizione di un fabbricato non costruito a distanza) (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 13/06/2018)

Cass. civ. n. 21533/2020

In tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, c.c.) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art. 1131, comma 1, c.c., adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 16/10/2015).

Cass. civ. n. 10934/2019

Nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota", sicché è ammissibile il ricorso incidentale tardivo del condòmino che, pur non avendo svolto difese nei precedenti gradi di merito, intenda evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio senza risentire dell'analoga difesa già svolta dallo stesso.

Cass. civ. n. 22911/2018

La legittimazione passiva dell'amministratore del condominio, ex art. 1131, comma 2, c.c. non incontra limiti e sussiste - anche in ordine all'interposizione d'ogni mezzo di gravame che si renda eventualmente necessario - in relazione a ogni tipo d'azione, anche reale o possessoria, promossa da terzi o da un singolo condòmino nei confronti del condominio medesimo relativamente alle parti comuni dello stabile condominiale (tali dovendo estensivamente ritenersi anche quelle esterne, purché adibite all'uso comune di tutti i condòmini), trovando ragione nell'esigenza di facilitare l'evocazione in giudizio del condominio, quale ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condòmini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, negata la natura condominiale di un'area cortilizia, esterna al fabbricato ma adibita ad uso comune, aveva escluso la legittimazione passiva dell'amministratore rispetto a un'"actio negatoria" proposta da un condomino relativamente a tale area). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/02/2014).

Cass. civ. n. 29748/2017

Nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale relative alla ripartizione delle spese per le cose e per i servizi comuni, unico legittimato passivo è l'amministratore di condominio, sicchè non è ammissibile il gravame avanzato da un singolo condomino avverso la sentenza che abbia visto soccombente il condominio, trattandosi di controversie aventi ad oggetto non i diritti su di un bene o un servizio comune, bensì la gestione di esso, e, dunque, intese a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale, nelle quali non v'è correlazione immediata con l'interesse esclusivo d'uno o più condomini. (Nella fattispecie, la S.C., in una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione assembleare relativa alla ripartizione delle spese per il servizio di auto spurgo, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da alcuni condomini, affermando che la mancata impugnazione della sentenza da parte dell'amministratore del condominio escludeva la possibilità, ad opera dei singoli condomini, di proporre gravame). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 21/07/2015).

Cass. civ. n. 26557/2017

Il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, sicché l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, né, quindi, del potere di intervenire nel giudizio per il quale tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore e di avvalersi dei mezzi d'impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell'amministratore stesso che non l'abbia impugnata.

Cass. civ. n. 20612/2017

In tema di condominio negli edifici, esula dai limiti della legittimazione passiva dell'amministratore una domanda volta ad ottenere l'accertamento, in capo ad un singolo, della proprietà esclusiva su di un bene altrimenti comune, ex art. 1117 c.c., giacché tale domanda impone il litisconsorzio necessario di tutti i condomini; ne consegue che, nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., in cui la legittimazione passiva spetta all'amministratore, l'allegazione, ad opera del ricorrente, della proprietà esclusiva del bene su cui detta delibera abbia inciso (nella specie, l'area cortilizia antistante il fabbricato, oggetto di assegnazione assembleare quale spazio a parcheggio per le autovetture dei condomini), può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell’atto collegiale ma privo di efficacia di giudicato in ordine all’estensione dei diritti reali dei singoli.

Cass. civ. n. 19651/2017

L'amministratore di condominio è passivamente legittimato, ex art. 1131, comma 2, c.c., rispetto ad ogni azione volta alla determinazione giudiziale di tabelle millesimali che ripartiscano le spese in applicazione aritmetica dei criteri legali giacché, rientrando l'approvazione di tali tabelle nella competenza gestoria dell'assemblea, si versa in presenza di controversia riconducibile alle attribuzioni riconosciute allo stesso amministratore dall'art. 1130 c.c. ed ai correlati poteri rappresentativi processuali, senza alcuna necessità di litisconsorzio di tutti i condomini.

Cass. civ. n. 18207/2017

L'amministratore è legittimato, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea dei condomini, ad instaurare il giudizio per la demolizione della sopraelevazione dell'ultimo piano dell'edificio, costruita dal condomino alterandone l'estetica della facciata, perché tale atto, diretto a conservare l'esistenza delle parti comuni condominiali, rientra fra quelli conservativi dei diritti di cui all'art. 1130, n. 4, c.c..

Cass. civ. n. 7095/2017

L'amministratore di condominio, tenuto conto delle attribuzioni demandategli dall'art. 1131 c.c., può resistere all'impugnazione della delibera assembleare ed impugnare la relativa decisione giudiziale senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, atteso che, in dette ipotesi, non è consentito al singolo condomino dissenziente separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini in ordine alle conseguenze della lite, ai sensi dell’art. 1132 c.c., ma solo ricorrere all'assemblea avverso i provvedimenti dell'amministratore, ex art. 1133 c.c., ovvero al giudice contro il successivo deliberato dell'assemblea stessa.

Cass. civ. n. 1208/2017

La legittimazione ad agire per il pagamento degli oneri condominiali, nonché a proporre l'eventuale impugnazione, spetta all’amministratore e non anche ai singoli condomini, poiché il principio per cui l’esistenza dell’organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, né di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall’amministratore, non trova applicazione nelle controversie aventi ad oggetto non già un diritto comune, ma la sua gestione, ovvero l'esazione delle somme a tal fine dovute da ciascun condomino, siccome promosse per soddisfare un interesse direttamente collettivo, senza correlazione immediata con quello esclusivo di uno o più partecipanti.

Cass. civ. n. 133/2017

In tema di condominio negli edifici, spetta all'amministratore la legittimazione passiva per qualunque azione abbia ad oggetto parti comuni dello stabile condominiale, sicché, ove un condomino od un terzo propongano una domanda avente ad oggetto l'accertamento della proprietà esclusiva di un bene non espressamente contemplato nell'elencazione di cui all'art. 1117 c.c., l’individuazione della sua natura, ai fini della sussistenza, o meno, di detta legittimazione, deve avvenire tenendo conto che la richiamata disposizione contiene un'elencazione non tassativa, ma solo esemplificativa, delle cose comuni, essendo tali, salvo risulti diversamente dal titolo, anche quelle aventi un'oggettiva e concreta destinazione al servizio comune di tutte o di una parte soltanto delle unità immobiliari di proprietà individuale

Cass. civ. n. 16260/2016

L'amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, nonché impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali.

Cass. civ. n. 20557/2014

In tema di risarcimento danni per l'esecuzione di lavori su parti comuni di un edificio condominiale, poiché il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, il condòmino che ritenga di essere stato danneggiato da un'omessa vigilanza da parte del condominio nell'esecuzione dei lavori dovrà rivolgere la propria pretesa risarcitoria nei confronti dell'amministratore, in qualità di rappresentante del condominio, il quale, a sua volta, valuterà se agire in rivalsa contro l'amministratore stesso.

Cass. civ. n. 18168/2014

In materia di condominio di edifici, la legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dal cedimento di strutture condominiali spetta al condominio, in persona dell'amministratore quale rappresentante di tutti i condomini obbligati - e non già al singolo condomino che può essere chiamato in giudizio a titolo personale soltanto ove frapponga impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, ovvero allorché i danni derivino da difetto di conservazione o di manutenzione a lui imputabili in via esclusiva -, poiché la responsabilità delineata dall'art. 2053 cod. civ. si fonda sulla proprietà del bene, la cui rovina è cagione del danno, e va imputata a chi abbia la possibilità di ovviare ad un vizio di costruzione o di provvedere alla manutenzione del bene, ossia - per le strutture condominiali - al condominio.

Cass. civ. n. 3636/2014

Il condominio si pone, verso i terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei condomini, attinenti alle parti comuni, sicché l'amministratore è rappresentante necessario della collettività dei partecipanti, sia quale assuntore degli obblighi per la conservazione delle cose comuni, sia quale referente dei relativi pagamenti. Ne consegue che non è idoneo ad estinguere il debito "pro quota" il pagamento eseguito dal condomino direttamente a mani del creditore del condominio, se tale creditore non è munito di titolo esecutivo verso lo stesso singolo partecipante.

Cass. civ. n. 1451/2014

In tema di condominio negli edifici, l'amministratore può resistere all'impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso.

Cass. civ. n. 28141/2013

In tema di condominio negli edifici, la legittimazione passiva dell'amministratore, prevista dall'art. 1131, secondo comma, cod. civ., ha portata generale, in quanto estesa ad ogni interesse condominiale, e sussiste, pertanto, anche con riguardo alla domanda, proposta da un condomino o da un terzo, di accertamento della proprietà esclusiva di un bene, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i condomini.

Cass. civ. n. 21826/2013

In tema di condominio negli edifici, la proposizione di una domanda diretta non alla difesa della proprietà comune, ma alla sua estensione mediante declaratoria di appartenenza al condominio di un'area adiacente al fabbricato condominiale, siccome acquistata per usucapione, implicando non solo l'accrescimento del diritto di comproprietà, ma anche la proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati, esorbita dai poteri deliberativi dell'assemblea e dai poteri di rappresentanza dell'amministratore, il quale può esercitare la relativa azione solo in virtù di un mandato speciale rilasciato da ciascun condomino .

Cass. civ. n. 19558/2013

Nell'ipotesi del supercondominio, la legittimazione degli amministratori di ciascun condominio per gli atti conservativi, riconosciuta dagli artt. 1130 e 1131 c.c., si riflette, sul piano processuale, nella facoltà di richiedere le necessarie misure cautelari soltanto per i beni comuni all'edificio rispettivamente amministrato, non anche per quelli facenti parte del supercondominio, che, quale accorpamento di due o più singoli condominii per la gestione di beni comuni, deve essere gestito attraverso le decisioni dei propri organi, e, cioè, l'assemblea composta dai proprietari degli appartamenti che concorrono a formarlo e l'amministratore del supercondominio.

Cass. civ. n. 14899/2013

L'amministratore del condominio costituito convenzionalmente, ai sensi dell'art. 15 del d.l.vo 30 marzo 1990, n. 76, per gli immobili distrutti o da demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismici di cui al medesimo decreto, è legittimato passivamente in relazione alle controversie concernenti l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione oggetto delle delibere adottate dal condominio stesso, essendo ciò conforme alle ragioni acceleratrici della normativa sulla ricostruzione, che postulano un amministratore munito dei poteri di rappresentanza di cui all'art. 1131 c.c..

Cass. civ. n. 19223/2011

Nel condominio di edifici, il principio secondo cui l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condòmini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, né, quindi, del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti del condominio, non trova applicazione relativamente alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale che, come quella relativa alla nomina dell'amministratore, perseguono finalità di gestione di un servizio comune e tendono a soddisfare esigenze soltanto collettive, senza attinenza diretta all'interesse esclusivo di uno o più partecipanti; ne consegue che in tali controversie la legittimazione ad agire, e quindi ad impugnare, spetta in via esclusiva all'amministratore, con esclusione della possibilità di impugnazione da parte del singolo condomino.

Cass. civ. n. 16230/2011

In relazione alla denuncia da parte di un condominio dell'abusiva occupazione da parte del costruttore di una porzione di area (in uso) condominiale, mediante la costruzione di manufatto di proprietà esclusiva, sussiste la legittimazione dell'amministratore di condominio ad agire giudizialmente, ai sensi degli artt. 1130, primo comma, n. 4), e 1131 c.c., anche senza il mandato da parte dei condomini, con azione per il ripristino dei luoghi e il risarcimento del danno nei confronti dell'autore dell'opera denunciata e dell'acquirente della stessa.

Cass. civ. n. 14589/2011

L'amministratore di condominio cessato dalla carica conserva una limitata legittimazione passiva a resistere alle pretese fatte valere nei confronti dell'ente di gestione, in forza di una "prorogatio" dei poteri che si esaurisce con la nomina del nuovo amministratore. Pertanto, successivamente a tale evento, l'amministratore cessato e sostituito non ha l'obbligo né il potere di costituirsi in giudizio per difetto dell'interesse a contraddire, permanendo a suo carico solo l'obbligo di dare notizia al nuovo amministratore delle pretese azionate in giudizio, mediante comunicazione dell'atto notificato, attesa la conservazione di un dovere di diligenza, anche dopo l'estinzione del mandato, in relazione ai fatti verificatisi nell'epoca di operatività del mandato stesso o comunque ad esso collegabili.

Cass. civ. n. 2179/2011

Deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'amministratore del condominio, senza la preventiva autorizzazione assembleare, eventualmente richiesta anche in via di ratifica del suo operato, in ordine ad una controversia riguardante i crediti contestati del precedente amministratore revocato, in quanto non rientrante tra quelle per le quali l'organo amministrativo è autonomamente legittimato ad agire ai sensi degli artt. 1130 e 1131, primo comma, c.c. Né può essere concesso il termine per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c., ove, come nella specie, l'udienza di discussione, in precedenza fissata, sia stata differita proprio sul rilievo della pendenza della questione dei poteri dell'amministratore all'esame delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e la decisione di quest'ultima sia intervenuta ben prima della nuova udienza.

Cass. civ. n. 22886/2010

Ai sensi dell'art.1131 secondo comma c.c., la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale relative alle parti comuni dell'edificio, promosse contro il condominio da terzi o anche dal singolo condomino; in tal caso, l'amministratore ha il solo obbligo, di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all'assemblea, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini.

Cass. civ. n. 18331/2010

L'amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all'Assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell'art. 1131, secondo e terzo comma, c.c., può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione.

Cass. civ. n. 12622/2010

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ha la posizione processuale del convenuto; pertanto l'amministratore di condominio che proceda a tale opposizione non ha la necessità di essere autorizzato dall'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1131, secondo comma, c.c..

Cass. civ. n. 2584/2010

La delibera condominiale con la quale si autorizza l'amministratore a promuovere un giudizio vale per tutti i gradi del giudizio stesso e conferisce quindi, implicitamente, la facoltà di proporre ogni genere di impugnazione, compreso il ricorso per cassazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto regolarmente conferito il mandato al difensore, ai fini del ricorso per cassazione, da parte di un amministratore di condominio, la cui legittimazione processuale non era stata mai contestata nei gradi di merito).

Cass. civ. n. 4245/2009

Nel caso di contratto di assicurazione stipulato dal condominio, in persona dell'amministratore, la circostanza che il condominio sia ente di gestione, privo di personalità giuridica, non comporta che ciascun condomino possa agire, nel proprio interesse, nei confronti dell'assicuratore, spettando all'amministratore la rappresentanza del condominio contraente della polizza nell'interesse di tutti i condomini.

Cass. civ. n. 3393/2009

La legittimazione ad agire per l'accertamento del vincolo di destinazione a parcheggio di appositi spazi in edificio di nuova costruzione ai sensi dell'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150 spetta non già all'amministratore del condominio, ma ai singoli compratori delle varie unità immobiliari dello stabile, in base ai rispettivi titoli di acquisto, trattandosi di diritti spettanti non alla collettività condominiale, ma separatamente a ciascuno dei predetti compratori. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito con cui era stata ritenuta sussistente la legittimazione dell'amministratore ad agire "a favore del condominio e, quindi, indistintamente dei condomini dell'edificio", per il riconoscimento in via giudiziale del c.d. posto auto, sulla base di deliberazioni non adottate con la partecipazione di tutti gli interessati).

Cass. civ. n. 1460/2008

La rappresentanza attribuita all'amministratore del condominio dall'art. 1131, secondo comma, c.c., rispetto a qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio, non si estende all'azione di scioglimento del condominio prevista dagli artt. 61 e 62 att. c.c.; questa, avendo ad oggetto la modificazione di un diritto reale, si svolge in un giudizio al quale debbono partecipare tutti i soggetti che per le rispettive quote ne sono titolari, ossia i condomini del precedente condominio complesso.

Cass. civ. n. 26689/2006

Il conferimento da parte dell'assemblea condominiale all'amministratore del condominio del potere di stare in giudizio in una controversia non rientrante tra quelle che può autonomamente proporre ai sensi del primo comma dell'art. 1131 c.c. può sopravvenire utilmente, con effetto sanante, dopo la proposizione dell'azione.

Cass. civ. n. 26681/2006

In tema di condominio negli edifici, la legittimazione passiva dell'amministratore sulle cause concernenti le parti comuni sussiste anche nei confronti della domanda, proposta in via riconvenzionale, con cui un condomino chiede di essere dichiarato proprietario esclusivo di un bene che, in base all'art. 1117 c.c., dovrebbe considerarsi di proprietà comune.

Cass. civ. n. 16228/2006

Ai sensi dell'art. 1131, secondo comma, c.c., l'amministratore del condominio è passivamente legittimato a stare in giudizio nella controversia promossa dal singolo condomino per l'annullamento di una delibera assembleare di attribuzione dei posti auto su uno spazio comune, senza necessità che, al relativo giudizio, partecipino i condomini, i quali hanno soltanto la facoltà di intervenire.

Cass. civ. n. 12397/2006

In tema di azioni a difesa della proprietà, con riferimento alle parti comuni del fabbricato, il proprietario esclusivo di una porzione di un edifico abitativo, quale comproprietario delle parti dell'edificio con destinazione necessaria all'uso comune, è abilitato, in forza di trascrizione del suo titolo esclusivo di proprietà, ad agire nei confronti del terzo per ottenere la rimessione in pristino della violazione o manomissione di tali parti comuni.

Cass. civ. n. 12395/2006

Allorquando i singoli proprietari di appartamenti facenti parte di un complesso immobiliare composto di più condomìni ("supercondominio" ), abbiano esperito, nei confronti della società costruttrice, azione di danni per non essere state messe loro a disposizione le prescritte aree di parcheggio, e siano intervenuti nel giudizio le amministrazioni condominiali dei vari fabbricati del complesso, deve ritenersi che la mancata realizzazione di tali aree di parcheggio, nella prescritta proporzione con le edificate volumetrie, si sia tradotta in una diminuzione di valore non solo delle singole unità immobiliari, alle quali le stesse avrebbero dovuto essere asservite, ma anche delle rimanenti aree scoperte, destinate ad usi e servizi comuni dei vari condomìni, la cui menomata fruibilità, dipendente dal sovraffollamento di veicoli nell'ambito del complesso immobiliare, si riverbera su tali parti comuni. Pertanto, a tutela di queste, ben possono le assemblee dei condomìni, ai sensi dell'articolo 1131, comma primo, c.c., e con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 1136 c.c., conferire incarico all'amministratore ad agire in giudizio, in rappresentanza della collettività condominiale, i cui partecipanti abbiano subito lesioni nei rispettivi e proporzionali diritti, essendo invece lo specifico mandato di ciascun condomino, o l'unanime delibera di tutti i partecipanti, richiesti solo per i diversi casi di azioni dirette a far valere diritti esclusivi dei singoli condomini.

Cass. civ. n. 9206/2005

In tema di controversie condominiali, la legittimazione dell'amministratore del condominio dal lato passivo ai sensi dell'art. 1131, secondo comma, c.c. non incontra limiti e sussiste, anche in ordine all'interposizione d'ogni mezzo di gravame che si renda eventualmente necessario, in relazione ad ogni tipo d'azione, anche reale o possessoria, promossa nei confronti del condominio da terzi o da un singolo condòmino (trovando in tanto ragione nell'esigenza di facilitare l'evocazione in giudizio del condominio, quale ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condòmini) in ordine alle parti comuni dello stabile condominiale, tali dovendo estensivamente ritenersi anche quelle esterne, purchè adibite all'uso comune di tutti i condòmini. Ne consegue che, in presenza di domanda di condanna all'eliminazione d'opere (nel caso, varco nel muro di cinta condominiale aperto per consentire ai condòmini l'esercizio del passaggio sulla strada di proprietà dei confinanti), ai fini della pregiudiziale decisione concernente la negatoria servitutis non è necessaria l'integrazione del contraddittorio, dalla legge non richiesta per tale tipo di pronunzia, che bene è pertanto resa nei confronti del condominio rappresentato dall'amministratore, dovendo in tal caso essere essa intesa quale utilitas afferente all'intero edificio condominiale e non già alle singole proprietà esclusive dei condòmini. Ne consegue altresì che, poiché l'esistenza di un organo rappresentativo unitario dell'ente, quale l'amministratore, non priva i singoli condòmini della facoltà di agire in giudizio a difesa dei diritti esclusivi e connessi inerenti l'edificio condominiale, ciascun condòmino è d'altro canto legittimato ad impugnare personalmente, anche mediante ricorso per cassazione, la sentenza sfavorevole emessa nei confronti della collettività condominiale. (In applicazione del suindicati principi, nel cassare la sentenza della corte di merito che, in presenza d'impugnazione della sola pronunzia sulla negatoria servitutis e a prescindere quindi dal merito, aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condòmini, la Corte Cass. ha affermato che la partecipazione di questi ultimi, concorrente con quella dell'amministratore, si rende semmai necessaria nella diversa ipotesi di pronunzia emessa sia sulla questione pregiudiziale d'accertamento dell'inesistenza della servitù evocata con la proposizione della negatoria servitutis — che sul merito — domanda di rimozione dell'opera sulla cosa comune integrante la servitù — in presenza di proposizione congiunta di entrambe le questioni).

Cass. civ. n. 8570/2005

La legittimazione ad agire dell'amministratore del condominio in caso di pretese concernenti l'esistenza, il contenuto o l'estensione dei diritti spettanti ai singoli condomini in virtù degli atti di acquisto delle singole proprietà (diritti che restano nell'esclusiva disponibilità dei titolari ) può trovare fondamento soltanto nel mandato da ciascuno di questi ultimi al medesimo conferito, e non già, ad eccezione dell' equivalente ipotesi di unanime positiva deliberazione di tutti i condomini, nel meccanismo deliberativo dell'assemblea condominiale, che vale ad attribuire, nei limiti di legge e di regolamento, la mera legittimazione processuale ex art. 77 c.p.c., presupponente peraltro quella sostanziale. Ne consegue che, in assenza del potere rappresentativo in capo all'amministratore in relazione all'azione contrattuale esercitata, la mancata costituzione del rapporto processuale per difetto della legittimazione processuale inscindibilmente connessa al potere rappresentativo sostanziale mancante (vizio a tale stregua rilevabile anche d'ufficio, pure in sede di legittimità ) comporta la nullità della procura alle liti, di tutti gli atti compiuti, e della sentenza impugnata.

Cass. civ. n. 8286/2005

Spetta all'amministratore del condominio in via esclusiva la legittimazione passiva a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l'annullamento delle delibere assembleari, con la conseguenza che in tali casi egli non necessita di alcuna autorizzazione dell'assemblea per proporre le impugnazioni nel caso di soccombenza del condominio.

Cass. civ. n. 8139/2004

Ai sensi dell'art. 1131 c.c., l'amministratore condominiale è passivamente legittimato a stare in giudizio in tutte le controversie che abbiano ad oggetto i servizi e i beni comuni (quale quella avente ad oggetto la pretesa illegittimità dell'avvenuta soppressione del servizio di portierato), controversie rispetto alle quali sono legittimati ad intervenire anche i singoli condomini.

Cass. civ. n. 3257/2004

Il condominio di edifici si costituisce ipso iure nel momento in cui si realizza il frazionamento dell'edificio da parte dell'unico originario proprietario pro indiviso, con la vendita in proprietà esclusiva, ad uno o più soggetti diversi, di piani o porzioni di piano; da quel momento in poi sussiste la legittimazione attiva del condominio, e per esso del suo amministratore, in tutte le controversie che abbiano ad oggetto la rivendica di parti comuni.

Cass. civ. n. 5147/2003

In tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130 n. 4 c.c.) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art. 1131 comma primo c.c., adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 stesso codice. Ove si tratti, invece, di azioni a tutela dei diritti esclusivi dei singoli condomini, la legittimazione dell'amministratore trova il suo fondamento soltanto nel mandato a lui conferito da ciascuno dei partecipanti alla comunione, e non anche nel predetto meccanismo deliberativo dell'assemblea condominiale – ad eccezione della (in tal caso equivalente) ipotesi di unanime deliberazione di tutti i condomini –, atteso che il potere di estendere il dominio spettante ai singoli condomini in forza degli atti di acquisto delle singole proprietà (come nel caso di specie, relativo a domanda di rivendica proposta dall'amministratore per usucapione di un'area finitima al fabbricato) è del tutto estraneo al meccanismo deliberativo dell'assemblea condominiale e può essere conferito, pertanto, solo in virtù di un mandato speciale rilasciato da ciascuno dei condomini interessati.

Cass. civ. n. 15794/2002

Il condominio può essere citato in giudizio per qualsiasi azione che abbia come oggetto parti comuni, anche se si tratti di quelle per le quali tale natura sia stata attribuita dal regolamento, comprese le azioni reali promosse perché sia dichiarata la comproprietà di una o più cose, la cui titolarità, in base ai titoli di acquisto, risulti di alcuni soltanto dei proprietari degli appartamenti dell'edificio.

Cass. civ. n. 7119/2002

Il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi componenti, onde il singolo condomino deve sempre considerarsi parte della controversia tra il condominio e altri soggetti, anche se rappresentato ex mandato dell'amministratore. (Nella specie, in una controversia tra un condominio ed un soggetto che asseriva di aver svolto attività di portiere, la S.C. ha ritenuto, ai fini della competenza territoriale ex art. 30 bis c.p.c., «parte» nel processo un giudice condomino del suddetto condominio).

Cass. civ. n. 65/2002

Ai sensi dell'art. 1131 c.c. il terzo che vuol far valere in giudizio un diritto nei confronti del condominio ha l'onere di chiamare in giudizio colui che ne ha la rappresentanza sostanziale e secondo la delibera dell'assemblea dei condomini, e pertanto non può tener conto di risultanze derivanti da documenti diversi dal relativo verbale: ciò in quanto il principio dell'apparenza del diritto è inapplicabile alla rappresentanza nel processo, essendo in quest'ultimo escluso sia il mandato tacito, sia l'utile gestione. Ne deriva che la notifica di un atto processuale ad un soggetto che non sia stato nominato amministratore del condominio, è giuridicamente inesistente, mancando il presupposto della sua legittimazione processuale

Cass. civ. n. 13164/2001

In tema di condominio di edifici, colui che agisce in giudizio in nome del condominio deve dare la prova, in caso di contestazione, della veste di amministratore e, quando la causa esorbita dai limiti di attribuzione stabiliti dall'art. 1130 c.c., di essere autorizzato a promuovere l'azione contro i singoli condomini o terzi. Tale onere probatorio è da ritenersi assolto con la produzione della delibera dell'assemblea condominiale dalla quale risulti che egli è l'amministratore e che gli è stato conferito mandato a promuovere l'azione giudiziaria, mentre in caso di mancata contestazione, la persona fisica costituita in giudizio che rilasci il mandato al difensore nella qualità di legale rappresentante dell'ente di gestione, non ha l'onere di dimostrare tale veste.

Cass. civ. n. 7130/2001

Essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario (l'amministratore) non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti connessi alla detta partecipazione, né quindi del potere di intervenire nei giudizi, in cui tale difesa sia stata assunta dall'organo di rappresentanza unitaria, ovvero di avvalersi dei relativi mezzi di impugnazione ove non proposti da quest'ultimo.

Cass. civ. n. 852/2000

L'amministratore del condominio è legittimato, senza necessità della partecipazione al giudizio dei condomini, a resistere alla domanda concernente la legittimità dei distacchi dall'impianto comune centralizzato di riscaldamento, effettuati dai singoli condomini a seguito della deliberazione assembleare autorizzativa.

Cass. civ. n. 651/2000

In tema di condominio negli edifici, con riguardo alle controversie attinenti a cose, impianti o servizi appartenenti, per legge o per titolo, soltanto ad alcuni dei proprietari dei piani o degli appartamenti siti nell'edificio (cosiddetto «condominio parziale»), non sussiste difetto di legittimazione passiva in capo all'amministratore dell'intero condominio, quale unico soggetto fornito, ai sensi dell'art. 1131 c.c., di rappresentanza processuale in ordine a qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio (salva, eventualmente, la restrizione degli effetti della sentenza, nell'ambito dei rapporti interni, ai soli condomini interessati).

Cass. civ. n. 13504/1999

Il nuovo amministratore di un condominio è legittimato ad agire nei confronti del precedente per la restituzione dei documenti occorrenti all'esercizio della gestione condominiale senza necessità di essere autorizzato con delibera assembleare perché la legittimazione attiva processuale, conferita dall'art. 1130 c.c. per lo svolgimento delle attribuzioni ivi previste — esecuzione delle delibere dell'assemblea, cura dell'osservanza del regolamento di condominio, amministrazione delle cose, degli impianti, dei servizi comuni, conservazione e manutenzione di essi, disciplina del loro uso e riscossione dei contributi — comprende quella prioritaria ed indispensabile per l'espletamento dei singoli momenti gestori, tra cui il recupero della documentazione relativa alla gestione precedente.

L'amministratore di un condominio, per conferire la procura al difensore al fine di agire poi in giudizio nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art. 1130 c.c., non ha bisogno dell'autorizzazione dell'assemblea dei condomini con la conseguenza che un'eventuale delibera sul punto, avendo il significato di mero assenso alla scelta effettuata dall'amministratore, non necessita, per la validità della procura stessa, che sia adottata dalla maggioranza dei condomini.

Cass. civ. n. 4845/1999

L'art. 1131, secondo comma c.c. prevede la legittimazione passiva dell'amministratore in ordine ad ogni lite che riguardi le parti comuni dell'edificio. Consegue che con riferimento alla domanda con la quale un condomino chiede che venga accertata la proprietà esclusiva di parte del sottotetto, quale proiezione verso l'alto del proprio appartamento, viene meno la legittimazione passiva dell'amministratore, dovendo la causa, riguardante l'estensione del diritto dei singoli condomini in dipendenza dei rispettivi acquisti, svolgersi nei confronti di tutti i condomini.

Cass. civ. n. 2259/1998

L'amministratore del condominio, convenuto in giudizio da un terzo o da un condomino è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea quando la domanda abbia un contenuto esorbitante dalle attribuzioni, così come delineate dall'art. 1130 c.c. Pertanto poiché in base a detto articolo deve ritenersi spettante all'amministratore nell'ambito dei compiti di conservazione delle cose comuni (ossia di preservazione della loro integrità e di reazione ad attentati o pretese di terzi) il potere discrezionale, autonomamente esercitabile, di impartire le disposizioni necessarie ad eseguire lavori di manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e di erogare le relative spese, non può considerarsi esorbitante dalle dette attribuzione la decisione autonoma dell'amministratore rispetto ad una lite quando con la domanda proposta contro il condominio si facciano valere pretese risarcitorie (in forma specifica, oltreché per equivalente) correlate a difetto di manutenzione ordinaria di una parte comune, quale il tetto di copertura dell'edificio. Ne deriva, ulteriormente, la mancanza, in siffatta ipotesi, della condizione essenziale per l'esercizio da parte del condomino dissenziente del potere di estraniarsi dalla lite scindendo la propria responsabilità in ordine alle sue conseguenze per il caso di soccombenza, non potendo tale potere esercitarsi ove legittimamente manchi intorno alla lite promossa contro il condominio una specifica decisione dell'assemblea.

Cass. civ. n. 9378/1997

L'amministratore del condominio è legittimato senza la necessità di una specifica autorizzazione assembleare ad agire in giudizio nei confronti dei singoli condomini e di terzi al fine di: a) eseguire le deliberazioni dell'assemblea del condominio; b) disciplinare l'uso delle cose comuni così da assicurarne il godimento a tutti i condomini; c) riscuotere dai condomini i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea; d) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. Quando la controversia esorbita dai limiti indicati e riguarda obblighi esclusivi dei singoli condomini la rappresentanza ope legis è esclusa.

Cass. civ. n. 8246/1997

La legittimazione ad agire dell'amministratore del condominio nel caso di azioni reali concernenti l'esistenza, il contenuto o l'estensione dei diritti spettanti ai singoli condomini in virtù dei rispettivi acquisti — diritti che restano nell'esclusiva disponibilità dei titolari — può trovare fondamento soltanto nel mandato conferito all'amministratore da ciascuno dei partecipanti e non nel meccanismo deliberativo dell'assemblea condominiale, ad eccezione delle equivalenti ipotesi di una unanime positiva deliberazione di tutti i condomini. (Fattispecie di domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione da parte del condominio di un bene rivendicato da un terzo).

Cass. civ. n. 826/1997

La peculiare natura del condominio, ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati ex mandato dall'amministratore, comporta che l'iniziativa giudiziaria di quest'ultimo a tutela di un diritto comune dei condomini non priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto nell'esercizio di una forma di rappresentanza reciproca atta ad attribuire a ciascuno una legittimazione sostitutiva scaturente dal fatto che ogni singolo condomino non può tutelare il proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere i diritti degli altri condomini. Pertanto il condomino che interviene personalmente nel processo promosso dall'amministratore per far valere diritti della collettività condominiale non è un terzo che si intromette in una vertenza fra estranei ma è una delle parti originarie determinatasi a far valere direttamente le proprie ragioni, sicché, ove tale intervento sia stato spiegato in grado di appello, non possono trovare applicazione i principi propri dell'intervento dei terzi in quel grado fissati nell'art. 344 c.p.c.

Cass. civ. n. 1460/1995

L'obbligo di comunicazione imposto all'amministratore del condominio dal terzo comma dell'art. 1131 c.c., rilevante solo all'interno del rapporto tra la collettività dei condomini e l'amministratore stesso, come non incide sulla deducibilità e rilevabilità d'ufficio della carenza di legittimazione passiva del condominio convenuto in persona dell'amministratore con citazione il cui contenuto esorbita dalle funzioni di quest'ultimo, così non rileva ai fini della legittimazione attiva dell'amministratore, la quale, ai sensi dell'art. 1130 e del primo comma dell'art. 1131 c.c., va verificata in base all'inclusione della tutela giurisdizionale richiesta nei limiti delle normali attribuzioni dell'amministratore quali stabilite dalla legge o dal regolamento di condominio, o alla sua eccedenza dai detti limiti, nel quale caso è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea o il mandato espresso dei condomini. (Nella specie è stato ritenuto che, in difetto di delibera autorizzativa dell'assemblea, l'amministratore del condominio fosse carente di legittimazione a proporre un'azione reale a difesa di un diritto parziario su un fondo contiguo di proprietà di terzi, trattandosi di azione a finalità non meramente conservativa ed esulante dalle normali attribuzioni dell'amministratore).

Cass. civ. n. 735/1995

L'amministratore del condominio, ai sensi dell'art. 1131 c.c., può essere convenuto in giudizio in rappresentanza dei condomini per qualunque azione, anche di natura reale, concernente le parti comuni dell'edificio.

Cass. civ. n. 2393/1994

Il principio per cui, essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere, di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, né quindi del potere d'intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell'amministratore stesso, che vi abbia fatto acquiescenza, non trova applicazione con riguardo alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni dell'assemblea condominiale che, come quelle relative alla gestione di un servizio comune (nella specie, l'ascensore), tendono a soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione stessa, senza attinenza diretta all'interesse esclusivo di uno o pia partecipanti, con la conseguenza che, in tali controversie, la legittimazione ad agire — e, quindi, anche ad impugnare — spetta in via esclusiva all'amministratore, la cui acquiescenza alla sentenza esclude la possibilità d'impugnazione proposta dal singolo condomino.

Cass. civ. n. 6697/1991

Il potere di rappresentanza dell'amministratore di condominio, derivando da disposizione di legge inderogabile (art. 1131 c.c.), non può subire limitazioni né per deliberazione dell'assemblea né per volontà dell'amministratore medesimo.

La mancanza di legittimazione processuale dell'amministratore di condominio, determinata dalla nullità della relativa delibera di autorizzazione, è sanata con effetto retroattivo da una seconda deliberazione di ratifica, validamente presa.

Cass. civ. n. 11272/1990

Dal combinato disposto degli artt. 1130 e 1131 primo comma c.c. si evince che, al di fuori delle ipotesi di maggiori poteri attribuitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore può agire in giudizio senza che occorra una apposita autorizzazione solo nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge — e propriamente dall'art. 1130 — le quali concernono in generale l'amministrazione ordinaria e, per quanto attiene specificamente ai lavori e alle opere relative alle parti comuni dell'edificio condominiale, soltanto quelli rientranti nella cosiddetta manutenzione ordinaria. Ne consegue che la rappresentanza processuale attiva del condominio, anche in assenza di una apposita deliberazione dell'assemblea dei condomini, per le controversie nascenti da un contratto di appalto non può farsi discendere dal solo fatto che l'amministratore abbia stipulato in nome e per conto del condominio il contratto cui la controversia si riferisce, anche se l'oggetto di esso ecceda le sue normali attribuzioni come conferitegli dalla legge, ove non risulti che la stipulazione del contratto stesso sia stata autorizzata o comunque approvata mediante ratifica dall'assemblea dei condomini.

Cass. civ. n. 8195/1990

L'attività processuale svolta dall'amministratore di un condominio non investito di potere di esercitarla è sanata per effetto della ratifica costituita dall'appello proposto da tutti i condomini contro la sentenza sfavorevole pronunciata nei confronti dell'amministratore, ancorché lo stesso abbia agito come rappresentante del condominio e non dei singoli condomini, posto che l'amministratore del condominio è il rappresentante di una collettività di persone fisiche individuate dal loro rapporto di proprietà con un determinato edificio sicché sussiste la contemplatio domini nei loro riguardi quali condomini ancorché non indicati.

Cass. civ. n. 3646/1989

La rappresentanza in giudizio del condominio spetta inderogabilmente a norma dell'art. 1131 c.c., all'amministratore nominato dall'assemblea dei condomini, nei limiti delle attribuzioni indicate dalla legge (art. 1130 c.c.) o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento o dall'assemblea, restando in facoltà del singolo condomino di intervenire nella lite solo ad adiuvandum come portatore di un interesse proprio, e non come rappresentante del condominio ancorché delegato dall'assemblea condominiale.

Cass. civ. n. 145/1985

Il limite della legittimazione processuale passiva dell'amministratore del condominio (nonché dei cosiddetti complessi residenziali ad esso assimilabili per la destinazione all'uso e servizio comune dei beni di edifici contigui), costituito, a norma dell'art. 1131 c.c., dall'inerenza delle azioni proposte alle parti comuni dell'edificio, deve essere inteso in senso estensivo, così da comprendere nel concetto di parti comuni tutte le parti materiali comunque destinate all'uso comune dei condomini, anche se ubicate all'esterno dello stabile condominiale. Ne consegue che la legittimazione passiva ad processum dell'amministratore ricorre ogni qual volta sia in gioco l'interesse comune dei partecipanti alla comunione, cioè un interesse che costoro possono vantare solo in quanto tali, in antitesi con l'interesse individuale di un singolo condomino, ovvero di un terzo estraneo alla comunione.

Cass. civ. n. 4623/1984

Poiché per la sussistenza della rappresentanza processuale occorre il conferimento di un mandato espresso rivestito della forma scritta, ove in un verbale di assemblea condominiale si conferisca all'amministratore l'espresso specifico mandato di stare in giudizio in nome e per conto di alcuni o di tutti i condomini per far valere nel loro rispettivo interesse una pretesa assegnata alla loro sfera giuridica dalle fattispecie negoziali di acquisto, il detto verbale in tanto può essere idoneo a conferire all'amministratore il potere di rappresentanza convenzionale nel processo di singoli condomini, solo in quanto esso sia stato sottoscritto individualmente da ciascun mandante.

Cass. civ. n. 1495/1983

Il potere di rappresentanza spettante all'amministratore del condominio gli consente di impugnare le sentenze sfavorevoli, nei giudizi nei quali sia stato parte, poiché la legittimazione processuale, una volta riconosciuta, è valida per tutti i gradi di giudizio. È, pertanto, irrilevante l'eventuale tardività e irregolarità della delibera condominiale che autorizza l'amministratore a proporre il giudizio di appello, una volta che la delibera autorizzante lo stesso a dar luogo al giudizio di primo grado vale per tutti i successivi gradi del giudizio stesso.

Cass. civ. n. 2091/1982

Il limite della legittimazione passiva dell'amministratore del condominio, costituito, a norma dell'art. 1131 c.c., dall'inerenza delle azioni proposte alle parti comuni dell'edificio, deve essere inteso in modo da ricomprendere nel concetto di parti comuni qualsiasi bene, anche se non condominiale, rispetto al quale venga in considerazione un interesse che i condomini vantino o ritengano di poter vantare in quanto tali. Ne consegue che ricorre la legittimazione passiva ad processum dell'amministratore rispetto all'azione di spoglio esperita da un terzo, in riferimento ad un terreno ubicato all'esterno dello stabile condominiale, a fronte dei lavori intrapresi dai condomini sullo stesso, in attuazione dell'interesse, a loro prossimo e comune, alla sistemazione dell'area verde vicina a detto stabile.

Cass. civ. n. 4807/1978

L'amministratore di un condominio convenuto in giudizio avente ad oggetto parti comuni dell'edificio può proporre una domanda riconvenzionale solo se munito di uno specifico mandato, non essendo sufficiente il potere, conferitogli dall'art. 1131 c.c., di resistere alla domanda della controparte. Infatti colui che agisce in riconvenzionale utilizza il processo iniziato contro di lui per far valere pretese proponibili anche in autonomo giudizio, così assumendo a tutti gli effetti la veste di attore.

Cass. civ. n. 4132/1976

L'amministratore del condominio di edificio, convenuto con azione concernente le parti comuni (nella specie actio negatoria servitutis), non è legittimato alla chiamata in garanzia di un terzo, ove tale chiamata trovi fondamento in rapporti contrattuali intervenuti fra il terzo medesimo ed i singoli condomini (nella specie, i contratti di vendita degli appartamenti dell'edificio), e, quindi, esorbitanti dai limiti della sua rappresentanza processuale attiva, secondo i criteri fissati dall'art. 1131 primo comma c.c.

Cass. civ. n. 3198/1975

I poteri dell'amministratore nella rappresentanza attiva del condominio in giudizio sono soggetti agli stessi limiti ai quali soggiacciono i suoi poteri di carattere sostanziale, indicati nell'art. 1131 c.c. Pertanto, allorché la lite abbia per suo oggetto congiuntamente diritti condominiali e diritti dei singoli, devono stare in giudizio anche tutti i condomini interessati, sicché per legittimare l'attività del solo amministratore del condominio è necessario il conferimento di uno specifico mandato con rappresentanza da parte dei singoli condomini.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1131 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Franco C. chiede
martedì 26/02/2019 - Liguria
“premesso che il giudice di appello ha confermato la sentenza di 1° grado con la quale un condòmino veniva condannato alla demolizione di una veranda costruita abusivamente (lesione decoro architettonico) e che detto condòmino non provvede alla rimessa in pristino dei luoghi, l'amministratore resta inerte, sostenendo la tesi che per l'avvio dell'azione esecutiva nei confronti del condannato sia necessaria la convocazione di una assemblea straordinaria che lo legittimi a conferire specifico mandato allo stesso legale che peraltro aveva assistito il condominio nelle 2 fasi precedenti.
In qualità di condòmino chiedo di conoscere se a Vs parere tale posizione sia giuridicamente corretta o viceversa l'approvazione assembleare risulti superflua. Grazie”
Consulenza legale i 02/03/2019
Prima di entrare nel merito del quesito è opportuno accennare sommariamente ad alcuni aspetti di natura processuale attinenti alla vicenda descritta.
Dopo che si ottiene una sentenza passata in giudicato che “ci dà ragione”, non è assolutamente scontato che la nostra controparte perdente si adegui spontaneamente al dispositivo del provvedimento giudiziario: spesso capita, infatti, che nonostante la sentenza, il soggetto soccombente non ottemperi a quanto ordinato dal giudice.

Quando questo accade l’unica strada possibile per ottenere che la sentenza esplichi i suoi effetti è quello di instaurare un ulteriore procedimento che viene definito di esecuzione. Con il processo esecutivo, che è strutturalmente diverso dal processo da cui è scaturita la precedente sentenza, si adisce il giudice affinchè lo stesso prenda tutti i provvedimenti idonei per fare in modo che la sentenza passata in giudicato venga eseguita, e che quindi, chi è uscito vittorioso dalla contesa processuale, trovi finalmente soddisfazione degli effettivi bisogni che con il processo voleva perseguire (es. il pagamento di una somma di denaro, la restituzione di un bene, la demolizione di un terrazzo abusivo che lede il decoro architettonico di un edificio ecc. ecc.).

Così come per il processo ordinario, anche per il processo esecutivo è necessario avvalersi della assistenza di un legale a cui si conferisce un incarico apposito, distinto da quello del processo ordinario. Sovente il professionista che ha prestato la propria opera professionale nel primo processo, riceve anche il mandato per la fase esecutiva, ma questa coincidenza non è obbligatoria né necessaria: non vi è alcun divieto infatti di rivolgersi ad un altro avvocato.

Fatta questa doverosa premessa, è giusto dire che nel caso prospettato il passaggio assembleare è assolutamente necessario: il consesso deve, infatti, autorizzare l’ amministratore a dare mandato ad un professionista al fine di instaurare idoneo processo esecutivo.
L’art. 1131 co. 1 del c.c. conferisce all’amministratore la possibilità di agire in giudizio autonomamente, e quindi senza alcuna autorizzazione dei condomini, solo nei limiti dei poteri a lui direttamente conferiti dall’art. 1130 del c.c. Ora, se si analizza tale ultima norma, ci si avvede di come non esista alcuna parte di essa in cui venga conferita all’amministratore la possibilità di instaurare autonomamente un procedimento per mettere in esecuzione una sentenza vittoriosa per la compagine condominiale. Applicando il n.3) dell'art. 1130 del c.c., l'unico caso in cui, infatti, viene ammessa la possibilità per l'amministratore di stare in giudizio per il condominio senza autorizzazione assembleare in un processo esecutivo è per il recupero degli oneri condominiali.
D’altro canto, qualora l’amministratore stesse in giudizio in nome e per conto del condominio fuori dal rigido perimetro tratteggiato dagli artt. 1130 e 1131 del c.c. senza munirsi di preventiva autorizzazione assembleare, correrebbe il rischio di vedersi paralizzata l’azione giudiziaria, in quanto il legale di controparte avrebbe gioco facile nell’eccepire la carenza di legittimazione processuale del legale rappresentante del condominio.

Si veda in tal senso Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4944:” L'amministratore di condominio non ha autonomi poteri, ma si limita ad eseguire le deliberazioni dell'assemblea ovvero a compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio (art. 1130 Cod. civ.): pertanto, anche in materia di azioni processuali, il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all'assemblea, la quale deve deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente. Un tale potere decisionale non può competere in via autonoma all'amministratore che, per sua natura, non è un organo decisionale ma meramente esecutivo del condominio.”

Chiaramente, a fronte del fatto che la sentenza di cui al quesito non è all’oggi eseguita spontaneamente dal condomino obbligato, ciò impone all’amministratore di esercitare senza indugio i suoi poteri di convocazione della assemblea di cui all’art. 66 co.1 disp.att. del c.c., mettendo all’ordine del giorno la problematica della mancata esecuzione della sentenza, e facendosi rilasciare dalla assemblea delibera che lo autorizzi a dare mandato ad un avvocato.
Qualora l’amministratore non provveda in tal senso il suo comportamento inerte costituirebbe una grave irregolarità che ne giustificherebbe la revoca a sensi dell’art. 1129 co.11 del c.c.
Sempre a mente del co. 1° dell’art [n66dispattcc]] disp. att. del c.c., a fronte della persistente inattività dell’amministratore, la convocazione della assemblea potrà essere richiesta anche da parte di almeno due condomini che rappresentino almeno 1/6 del valore dell’edificio. A fronte di detta richiesta, se l’amministratore non provvede a convocare la riunione entro 10 giorni, i condomini richiedenti potranno procedere ad indire autonomamente l’assemblea.

Sergio B. chiede
giovedì 26/03/2015 - Piemonte
“Abito in un condominio in cui, a seguito di complesse vicende e numerose assemblee, sono state eseguite le opere di rifacimento della pavimentazione del cortile a causa di infiltrazioni.
Le opere presentano numerosi problemi, in quanto non sono state eseguite a regola d'arte (in particolare per "risparmiare" in fase iniziale, non si è rifatta anche l'aiuola centrale del cortile, fonte essa stessa di infiltrazioni) e hanno causato ulteriori infiltrazioni. In tutto ciò, l'amministratore ha a mio giudizio commesso numerosi errori professionali, tanto che è stato poi cambiato, anche se comunque l'assemblea ha sempre approvato i suoi rendiconto.
Ora, per ovviare al problema persistente delle infiltrazioni, si propone di fare tanti fori sul muro di fondazione, dall’interno dei alcuni singoli box auto, e lasciare che l’acqua entri liberamente per convogliarla con condutture, non si sa come, verso l’esterno dei box, quindi nel comparto autorimesse ove ci sono pozzetti con caditoie per lo scarico dell’acqua.
A questo punto chiedo:
- Se l’assemblea, decidesse di seguire la nuova proposta, può imporre ai proprietari dei box di ricevere l’acqua piovana dall’esterno per canalizzarla poi fuori dai box ed evitare l’allagamento dei medesimi?
- Se qualcuno dei proprietari dei box interessati, normalmente assenti in assemblea, si rifiutasse?
- Questa soluzione può costituire una servitù a favore del condominio a carico dei box?
- Visto che non ci sono contestazioni, trai i tre corresponsabili ma c’è addirittura un “verbale di fine lavori”, a mio parere assurdo, che sanerebbe ogni loro misfatto, vi può essere possibilità di far valere la garanzia in via eccezionale o questa è già prescritta o decaduta?
- Se l’impresa appaltatrice, come pare, e questo non mi meraviglierebbe visto le brutte ostinazioni e trascuranze dell’ex amministratore, dimostrasse di aver operato come “nudus minister”, su chi graverebbe la garanzia?
- Chi deve rispondere in primis nei confronti dei danneggiati, visto che tali danni derivano dal solettone del cortile e dal muro di recinzione fin dalla sua fondazione?
- Il condominio, per ridurre i danni che queste infiltrazioni genereranno sempre di più col trascorrere del tempo, se non riparate seriamente e tempestivamente, potrebbe dare corso alle riparazioni senza rischio di decadenza di un’eventuale garanzia, in attesa che l’assemblea si pronunci forse su un’eventuale vertenza legale?

Resto in attesa di risposta.”
Consulenza legale i 26/03/2015
I quesiti aventi rilevanza giuridica sono di fatto tre.

1. Si può imporre al proprietario di un box auto di ricevere l’acqua piovana dall’esterno come soluzione alternativa alla sistemazione di problemi di infiltrazioni?

Nel caso descritto nel quesito, si può innanzitutto escludere che esista un diritto del condominio ad ottenere una servitù di scarico coattivo (i.e.: che può essere coattivamente costituita anche con sentenza del giudice, su richiesta del proprietario del fondo dominante). L'[[1033]], che disciplina tale servitù, ha ad oggetto lo scolo artificiale delle acque che il vicino non consenta di ricevere, ma deve trattarsi solo di acque necessarie ai bisogni della vita o per usi agrario-industriali, ed inoltre viene escluso questo tipo di servitù per le case, i cortili, i giardini e le aie attinenti.

Con il consenso dei proprietari dei box auto, invece, si può costituire in modo convenzionale una servitù di stillicidio, che consente di far cadere l’acqua piovana sul fondo del vicino in deroga a quanto prevede l’art. 908 del c.c.
La servitù si deve costituire per atto pubblico o per scrittura privata autenticata sotto pena di nullità, ai sensi di quanto sancito dall'art. 1350 n. 4 c.c., atto che poi va trascritto ai sensi dell'art. 2643 n. 4.
Naturalmente, non potendosi prescindere dal consenso dei proprietari dei fondi serventi, qualora la decisione fosse presa in loro assenza, essa non avrebbe l'efficacia di costituire la servitù.

2. Quali garanzie tutelano i condomini in relazione ai lavori svolti sulle parti comuni condominiali?

La garanzia dovuta dall'appaltatore è di due tipi:
- quella prevista dall'art. 1667 del c.c.: "L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore";
- quella prevista dall'art. 1669 del c.c.: "Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa".

La prima garanzia, a pena di decadenza, va attivata con denunzia all'appaltatore delle difformità o dei vizi entro sessanta giorni dalla scoperta: la denunzia non è però necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
Questo tipo di azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera (ma il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna).
I rimedi che il committente può ottenere sono l'eliminazione delle difformità o dei vizi a spese dell'appaltatore oppure la proporzionale diminuzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore.
Si precisa che, anche se si dice esistere nel caso di specie un "verbale di fine lavori", esso può essere impugnato se è stato falsificato o costituisce raggiro/inganno nei confronti dei condomini.

La seconda garanzia è più ampia, in quanto è previsto che l'appaltatore-costruttore sia responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa (es. il successivo acquirente dell'immobile) per dieci anni, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive poi in un anno dalla denunzia.
Il termine per effettuare la denunzia è stato individuato dalla giurisprudenza nel momento in cui il committente (o avente causa) ha la piena consapevolezza della gravità dei difetti: nel caso di necessità dell'espletamento di indagini tecniche, il termine viene fatto decorrere dall'acquisizione della relazione peritale redatta nell'ambito di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 del c.p.c. (v. Cass. civ. 567/2005).

Risponderanno, sostanzialmente in maniera pari all'appaltatore, il direttore dei lavori e il progettista, ciascuno per quanto di propria spettanza.

Residua, naturalmente, l'ordinaria azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, che si prescrive nel termine ordinario decennale.

Quanto all'amministratore condominiale che si sia reso colpevole di trascuratezza, inerzia o negligenza nello seguire i lavori in cantiere, non si potrà configurare una responsabilità pari a quella dell'appaltatore (non risponderà, ad esempio, di difetti di esecuzione dell'opera), ma si dovranno individuare specificamente gli inadempimenti a suo carico e, di conseguenza, si potrà chiedere il risarcimento del danno solo per quanto di sua competenza. Ad esempio, l'amministratore può essere responsabile se omette di dare comunicazioni tempestive ai condomini su fatti rilevanti relativi al cantiere, se esegue pagamenti non deliberati dall'assemblea, etc. All'art. 1130 si possono leggere nel dettaglio i compiti dell'amministratore condominiale.

3. Si possono effettuare interventi riparatori su opere che si assume essere viziate?

Tale attività, di per sé, non fa venire meno il diritto alla garanzia nei confronti dell'appaltatore. Tuttavia potrebbe costituire un ostacolo di fatto all'accertamento futuro della presenza dei vizi o difetti.
Per tale motivo, nel caso di specie, è assolutamente consigliabile che il condominio depositi un ricorso per accertamento tecnico preventivo (art. 696 del c.p.c.; oppure art. 696 bis del c.p.c. se si punta ad una conciliazione immediata, ipotesi sempre da preferire). In tal modo, un consulente tecnico incaricato dal tribunale si occuperà di mettere nero su bianco in un elaborato peritale la situazione di fatto, con possibilità per le parti di farsi seguire da un proprio consulente tecnico che possa controbattere o puntualizzare lo studio del c.t.u.
Una volta ottenuta la perizia giurata (il procedimento dovrebbe di regola concludersi in pochi mesi), si potrà procedere alla realizzazione delle opere, senza temere di non essere in grado di provare, in un futuro giudizio, la situazione dei luoghi prima degli interventi riparatori.