Intenzione di arrecare una turbativa al possesso altrui
La locuzione si riferisce alla coscienza di alterare l'altrui posizione possessoria. Costituisce presupposto per l'esperimento dell'azione di manutenzione del possesso, concessa al possessore, e non anche al detentore, di un bene immobile, di un diritto reale su un immobile o di una universalità di mobili. Non è necessario, tuttavia, dimostrare l'animus turbandi, così come si deve provare l'animus spoliandi per esercitare l'azione di reintegrazione.