(massima n. 1)
Qualora il passaggio sul fondo altrui, a seguito di recinzione di questo, venga esercitato attraverso apposita apertura lasciata nella recinzione medesima, in un punto diverso rispetto a quello in precedenza utilizzato, il requisito della durata ultranovennale del possesso del passaggio stesso, al fine dell'esperibilità dell'azione di manutenzione (art. 1170 secondo comma c.c.), non può essere riscontrato con limitato riferimento al periodo successivo all'effettuazione di detta recinzione, trattandosi di fatto non idoneo ad interferire sulla continuità della situazione possessoria.