(massima n. 1)
L'azione di manutenzione, la quale č ammissibile anche contro l'immissione di fumi o rumori, č soggetta al termine di decadenza di un anno dalla turbativa, il quale deve essere raccordato all'inizio delle immissioni stesse allorquando i vari episodi costituiscano, nella loro essenza e modalitą lesiva, niente altro che elementi del tutto analoghi e ripetitivi dell'iniziale immissione turbative del possesso. (Nella specie, il possessore aveva lamentato l'immissione nel proprio appartamento di intollerabili rumori provenienti nelle primissime ore della mattinata da una vicina pasticceria. Il giudice di merito, nel concedere la tutela possessoria, aveva rilevato che il decorso del tempo rispetto all'inizio della molestia non rileva per l'ammissibilitą dell'azione. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato l'impugnata sentenza).