Segni presuntivi di proprietà esclusiva. Enumerazione tassativa. Presunzione iuris tantum
L’articolo in esame disciplina la proprietà esclusiva del muro divisorio tra i campi, cortili, giardini ed orti, a favore di quel vicino dalla cui parte esistono i segni indicati: piovente, sporti e vani. L'elencazione e i requisiti di tali segni si devono ritenere indicati in modo tassativo, trattandosi di presunzione legale, che deve essere mantenuta negli stretti limiti della legge: solo per i muri costruiti sotto legislazioni preesistenti si può ammettere che le presunzioni legali avessero già allora tale efficacia. Va sottolineato che la presunzione di proprietà esclusiva non viene estesa dalla legge ai muri divisori tra edifici, mentre si applica indistintamente ai muri divisori tra i campi, siano o no recintati.
La presunzione legale di proprietà esclusiva è anche essa, come quella di comunione, una presunzione semplice che cede di fronte alla prova contraria, la quale può essere fornita con qualunque mezzo in base a quanto prevedono i principi generali. Pertanto i segni di presunzione legale di proprietà esclusiva, non possono prevalere sul titolo che, comunque provato, stabilisca la comunione del muro, o la sua esclusiva appartenenza a colui contro il quale starebbero i segni. Ne in tal caso varrebbe l'esistenza di tali segni per tutto il tempo necessario alla prescrizione, perché essi servono a far sorgere una presunzione in mancanza di prova contraria, ma non costituiscono per se soli una prova di possesso esclusivo, tale che autorizzi senz'altro il decorrere della prescrizione.
Il piovente
Il primo e più importante segno di proprietà esclusiva è il piovente: si presume che i1 muro divisorio fra i campi, cortili, giardini ed orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo. Dall'inclinazione nota del piovente si risale al fatto ignoto della costruzione del muro e della sua appartenenza, in quanto solo il proprietario del muro ha diritto di costruirlo in modo da riversare lo stillicidio sul fondo. Il piovente verso il fondo del vicino rappresenterebbe una servitù a suo carico, e le servitù non si presumono, poiché la proprietà si presume libera.
Gli sporti
II secondo genere di segni di proprietà esclusiva è costituito dagli sporti, ossia da quelle parti di costruzione che sporgono dal piano verticale del muro e che il legislatore ha cura di esemplificare « come cornicioni, mensole e simili ». Qui, a differenza del piovente, la presunzione è subordinata alla condizione che gli sporti « risultino costruiti col muro stesso ». E anche qui, dalla posizione dello sporto e dalla sua costruzione contemporanea a quella del muro, il legislatore risale all'appartenenza del muro, poiché soltanto chi è proprietario del muro e del fondo attiguo ha diritto di costruirlo in modo da creare iure proprietatis oggetti e sporti sul suo fondo, che invece sul fondo del vicino potrebbero essere praticati solo iure servitutis.
Si è molto discusso se tra gli sporti di cui all'articolo in esame debbano comprendersi gli addentellati lasciati nella costruzione del muro, affinché ad esso si possa facilmente appoggiare un altro muro o un edificio. Mentre la dottrina in Francia riteneva che tali addentellati non costituissero presunzione della proprietà del muro a favore del vicino verso il quale sporgono, il codice estense (art. 534) adottò invece l'opinione opposta, e cosi il codice ticinese (art. 240) mentre il codice albertino (art. 569) si limitò ad escludere che i segni di addentellato costituissero una prova di comunione. Il nostro codice del 1865, come il codice attuale, tacciono in proposito, ma si ritiene che questo silenzio possa essere interpretato come equiparazione agli altri generi di sporti indicati dal legislatore.
I codici parmense e napoletano, seguendo il codice francese, richiedevano che gli sporti fossero di pietra. Nel silenzio del nostro codice a tal proposito, si sostiene che gli sporti possano essere anche di altra materia: è vero che in tema di muri divisori il normale materiale di costruzione consiste in muratura (pietra, mattoni e leganti) ma non vi è ragione di escludere che parti accessorie del muro, quali appunto cornicioni, mensole ecc., possano essere costituite di altra materia (legno, ferro, lamiera, ecc.), sempre però che la loro costruzione appaia contemporanea a quella del muro.
Con la mutata locuzione del nuovo codice, è venuta meno la questione che ci si poneva sotto il codice precedente per sapere se anche per gli sporti dovessero addentrarsi oltre la metà dello spessore del muro, cosi come è richiesto pei vani. Non vi è più dubbio ormai che tale requisito non valga per gli sporti.
I vani
II terzo genere di segni è costituito dai vani, come nicchie, ecc.: per i vani la presunzione di proprietà esclusiva del muro è subordinata alla duplice condizione « che si addentrino oltre la meta della grossezza del muro » e che « risultino costruiti col muro stesso » .
Il semplice fatto dell'addentrarsi del vano oltre la metà della grossezza del muro non basterebbe a far sorgere la presunzione di proprietà esclusiva perché la comunione dei muri divisori è pro indiviso, e quindi ciascuno dei condomini nell'esercizio del suo diritto di condominio ha il diritto di praticare il vano anche oltrepassando la metà della grossezza del muro. E non sarebbe ammissibile che il condomino, esercitando un diritto che rientra nell'orbita dei suoi poteri di condomino, venga a costituire in suo favore un segno da cui possa nascere la presunzione di proprietà esclusiva a suo favore. Le cose cambiano quando il vano appare costruito col muro stesso, perché in questo caso la presunzione di proprietà. esclusiva è giustificata dal fatto stesso della costruzione del muro portante un vano ad esclusivo uso del confinante dalla cui parte esso si avrà.
Si è anche discusso se tra i vani di cui all'articolo in esame possano comprendersi i cosiddetti covili, e cioè i buchi che servono a fissare i travicelli di sostegno dei ponteggi durante la costruzione e che vengono talora lasciati aperti. La maggior parte della dottrina opta per la soluzione negativa, trattandosi di opere provvisorie che non hanno carattere di stabilità.
Prevalenza del piovente
L'ultimo capoverso dell'articolo pone una presunzione di comunione nel caso in cui i segni sopra indicati si trovino, in qualunque numero, da una parte e dall'altra del muro. Questa norma, che si trovava già nelle Consuetudini francesi, non fu riprodotta dal codice francese, sotto l'impero del quale si sosteneva che ove il muro non fosse in condizioni tali da essere presunto comune secondo l'art. 653 (corrispondente al nostro art. 880), la presenza di segni dalle due parti eliminava la presunzione di proprietà esclusiva, ma non creava quella di comunione. Sulla scia del codice estense (art. 534) il codice del 1865 riprodusse la norma del diritto consuetudinario, che è rimasta anche nel nuovo codice.
L'articolo termina affermando che « in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi ». “In ogni caso” significa che il piovente prevale nel caso che esistano altri segni dalla parte opposta del muro o da entrambe le parti, sia in relazione alla presunzione di comunione, sia in relazione a quella di proprietà esclusiva: pertanto il doppio piovente indicherà sempre una presunzione legale di comunione e il piovente unico indicherà sempre una presunzione legale di proprietà esclusiva del confinante verso il cui fondo e diretto. Non si può pertanto condividere l'opinione di chi sostiene, contro il dato testuale della legge, che il piovente non deve prevalere sugli altri segni esistenti dalla parte opposta e costruiti col muro, ma deve segnare solo una servitù di stillicidio, e nemmeno con quella di coloro che, nel caso di doppio piovente, escludono la comunione e sostengono la proprietà esclusiva in base ad altri segni esistenti da una sola parte del muro. Entrambe le opinioni non danno il giusto valore alla formula legislativa, che conferisce prevalenza al piovente tanto per la presunzione di proprietà esclusiva, come per quella di comunione.