(massima n. 1)
Il venir meno dell'interclusione del fondo dominante, cioè della situazione che aveva determinato la costituzione della servitù coattiva di passaggio, non comporta l'estinzione di questa in modo automatico, neanche nel caso in cui la servitù sia stata costituita convenzionalmente, ma richiede una sentenza costitutiva emessa su domanda del soggetto interessato: conseguentemente nel giudizio instaurato per la declaratoria di esistenza di servitù coattiva convenzionale, la detta richiesta non si configura come mera eccezione riconvenzionale, bensì come domanda riconvenzionale — inammissibile ove proposta per la prima volta in appello — importando un ampliamento dei limiti oggettivi della controversia.