(massima n. 1)
La causa estintiva della servitł di passaggio, prevista dall'art. 1055 c.c. per il caso di cessazione dell'interclusione del fondo dominante, opera con riguardo ad ogni servitł che si ricolleghi ai presupposti del passaggio coattivo, secondo il disposto dell'art. 1051 c.c., anche se sia stata convenzionalmente costituita, e, quindi, senza possibilitą di distinguere fra costituzione pattuita dopo il pregresso verificarsi di una situazione di interclusione, e costituzione pattuita contestualmente con altro negozio determinativo della situazione stessa, come l'alienazione o la divisione del fondo (art. 1054 c.c.).