(massima n. 1)
La servitù di passaggio costituita per contratto non cessa di essere coattiva, con conseguente operatività della causa di estinzione per cessazione dell'interclusione di cui all'art. 1055 c.c., laddove risultino sussistenti le relative condizioni di legge, pur se non emergenti dall'atto, ma ricavabili "aliunde", senza che rilevi che le parti non abbiano previsto la corresponsione di un'indennità in favore del proprietario del fondo servente, dovendosi presumere il carattere coattivo del vincolo, salvo che non emerga in concreto l'intento inequivoco dei contraenti di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie.