(massima n. 1)
Il venir meno della interclusione del fondo dominante, cioè della situazione che aveva determinato la costituzione della servitù coattiva di passaggio, non comporta l'estinzione di questa in modo automatico, neanche nel caso in cui la servitù sia stata costituita convenzionalmente, ma richiede una sentenza costitutiva emessa su domanda del soggetto interessato, i cui effetti si producono ex nunc; sicché, per paralizzare la "actio confessoria" diretta all'accertamento della sussistenza e difesa di una servitù coattiva, non è sufficiente una semplice eccezione, ma occorre un'espressa domanda riconvenzionale, la quale è inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., ove sia stata proposta per la prima volta in grado di appello.