(massima n. 1)
La indagine diretta ad accertare l'interclusione di un fondo, ai fini della costituzione a vantaggio di esso di una servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c., va condotta con riguardo al fondo nella sua unitarietà e cioè al fondo nel suo complesso e non già in relazione a singole parti di esso (anche se aventi, per libere scelte e determinazioni del proprietario, destinazione economica eterogenea), per ottenere più passaggi coattivi a favore di singole parti del fondo o un passaggio coattivo a favore di una singola parte di esso, perché un fondo non può essere considerato intercluso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1051 c.c., se, comunque, una parte di esso confina con la via pubblica ed ha, quindi, uscita su di essa o può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio. Lo stesso principio vale per il caso, per così dire opposto, e cioè per la indagine diretta a stabilire se la interclusione sia venuta meno per effetto della mutata situazione dei luoghi, ai fini della estinzione della servitù di passaggio coattivo in precedenza ottenuta, ex art. 1055 c.c., o, per contro, del mantenimento e della conservazione di essa.La causa estintiva della servitù di passaggio, prevista dall'art. 1055 c.c., è costituita dal venir meno di una determinata situazione di fatto che, a suo tempo, ebbe, ai sensi dell'art. 1051 c.c., ad imporre la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, situazione che, come si desume dalla norma (art. 1051 c.c.), è caratterizzata dal fatto che un determinato fondo, per lo stato dei luoghi, non abbia alcuna possibilità di uscita sulla via pubblica se non attraverso il fondo o i fondi del vicino che lo circondano (interclusione assoluta) ovvero non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa).