(massima n. 1)
La servitù di passaggio costituita con testamento a favore di un fondo lasciato ad un erede e divenuto intercluso a seguito di altre disposizioni dello stesso testamento, è soggetta al regime legale dell'estinzione per cessata interclusione, ai sensi dell'art. 1055 c.c., ove la costituzione della servitù risulti finalizzata ad ovviare a tale situazione.