La sentenza costitutiva nel quadro della tutela giurisdizionale
Al fine di ovviare ad eventuali dubbi circa l'esistenza e l'ambito delle c. d. sentenze costitutive, l'articolo in esame pone in chiaro che l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa solo nei casi preveduti dalla legge. In tal modo gli effetti costitutivi della sentenza di merito vengono distinti dalla generica efficacia del giudicato, consistente nella imperatività della sentenza stessa, nell'attribuzione definitiva di un bene della vita a favore di una parte. Resta confermato cosi che la funzione giurisdizionale tende istituzionalmente alla dichiarazione dello stato giuridico preesistente, salvi i casi in cui la legge stessa attribuisce al giudice il potere di porre in essere una modificazione giuridica (in senso lato).
Oggetto della sentenza costitutiva
Collocando le sentenze costitutive tra le altre sentenze — di accertamento e di condanna — non è senz'altro risolto un ulteriore problema, essenziale per la completa comprensione del fenomeno. Quale è, infatti, l'oggetto dell'accertamento? La dottrina in proposito è divisa, poiché mentre da un lato si tende a ravvisarlo in un diritto potestativo al mutamento giuridico, dall'altra si fa a meno di un siffatto diritto, considerando il mutamento giuridico come senz'altro derivante dai presupposti dell'effetto giuridico, previsti dal diritto oggettivo.
Comunque si intenda l'oggetto di tali sentenze, è certo che l'effetto tipico di esse discende dall'accertamento di determinati presupposti il diritto obbiettivo ricollega un mutamento giuridico che potrebbe essere anche conseguito direttamente dalle parti, se non esistesse una contraria volontà di legge. La sentenza costitutiva, pertanto, è sentenza di accertamento, ma nello stesso tempo esso integra un elemento della specie legale per la produzione di un certo effetto giuridico.
Sentenze costitutive e sentenze dispositive
Numerose sono le figure di sentenza costitutiva, conosciute dal nostro ordinamento : a) sentenze di annullamento, rescissione, risoluzione e devoluzione (v. ad es., articoli 117, 15o, 202, 298, 431, 761, 800, 972, 1447, 1453, 1467, 1877) ; b) sentenze coordinate a diritti tendenti a prestazioni di consenso (articoli 969, 971, 2932). Esse possono essere definite di accertamento costitutivo, secondo quanto si è detto sopra.
Accanto ad esse sta una categoria di sentenze costitutive, le dispositive, le quali si distinguono dalle precedenti, in quanto mentre da un lato tendono ad accertare un dovere (preesistente) alla prestazione, dall'altro determinano o modificano in qualche suo elemento, un rapporto giuridico già esistente, secondo l'equità. Mentre, dunque, le sentenze di accertamento costitutivo possono essere avvicinate, almeno in parte, ad atti sostanzialmente amministrativi, le sentenze dispositive stanno piuttosto al confine tra giurisdizione e legislazione. Tra queste sono specialmente da ricordare : a) le sentenze emesse dai giudici di equità ; b) la sentenza della Magistratura del lavoro, in quanto fissi nuove condizioni di lavoro; c) le sentenze determinative : es. articoli 446, 664, 713, 912, 1183, 1374, 2264 cod. civ.
Effetti
L'effetto specifico delle sentenze c. d. costitutive in lato senso è considerato dal legislatore come qualcosa di distinto dall'effetto del giudicato (v. articolo seg.). Ciò non vuol dire che la sentenza costitutiva, la quale accoglie o respinge la domanda rivolta ad ottenere il mutamento giuridico, non abbia l'efficacia del giudicato essa contiene un accertamento giurisdizionale positivo o negativo (dei presupposti per l'attuazione della sanzione del diritto al mutamento giuridico oppure di un'aspettativa al mutamento stesso) che fa stato a norma dell'art. 2909. Quel quid in più, costituito dalla produzione di un effetto giuridico nuovo, è considerato dal codice civile — superando le precedenti incertezze della dottrina — come un effetto distinto, indipendentemente dall'accertamento. Si noti però che tale effetto costitutivi si verifica di regola ex nunc, esso non può riportarsi, quindi, al momento della domanda giudiziale, ma deve essere riferito al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
Non mancano, però, casi in cui l'efficacia della sentenza costitutiva è fatta retroagire: a) al momento della pubblicazione della sentenza (articoli 421, 431 cod. civ.); b) al giorno della domanda (art. 204 cod. civ. e in genere le sentenze dispositive); c) al momento in cui è venuto in essere lo stato giuridico modificato (art. 464). Quanto ai soggetti rispetto ai quali si esplicano gli effetti costitutivi della sentenza del giudice civile, l'articolo annotato fa riferimento alle parti, ai loro eredi ed aventi causa. Con tale formula pare che il legislatore abbia voluto fissare i limiti soggettivi dell'effetto costitutivo nel senso che quest'ultimo concerne necessariamente i soggetti del rapporto giuridico o dello stato (di diritto sostanziale) dedotto in giudizio.