(massima n. 1)
Nel caso in cui, pur ricorrendo i presupposti di legge per la costituzione di una servitù coattiva e questa, anziché coattivamente, cioè per sentenza o per atto dell'autorità amministrativa, sia stata costituita contrattualmente fra i proprietari dei fondi, che ne sono rispettivamente gravati ed avvantaggiati, la servitù così costituita non assume il carattere della coattività e pertanto, allorquando abbia ad oggetto il passaggio a favore di fondo intercluso, ad essa non si applica la regola per cui, alla cessazione della interclusione, segue la soppressione del passaggio ad istanza anche di uno solo dei proprietari dei fondi interessati (art. 1055 c.c.), bensì l'altra regola per cui il venir meno dell'utilità del passaggio non fa estinguere per prescrizione la servitù, se, non è decorso il tempo indicato dalla legge (art. 1074 c.c.).