Cass. civ. n. 40824/2021
La costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della produzione, da valutare, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi.
Cass. civ. n. 15116/2021
In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, il presupposto dell'interclusione, da accertare con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, non è escluso dal passaggio esercitato, di fatto, su un fondo appartenente a terzi, occorrendo all'uopo, al contrario, che esista un diritto reale ("iure proprietatis" o "servitutis") di passaggio, che soddisfi le esigenze per le quali si agisca per la costituzione della servitù, anche se insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito, che aveva escluso l'interclusione sul rilievo che il fondo dominante, di proprietà di una società, avesse accesso alla via pubblica mediante il passaggio esercitato, di fatto, su beni in titolarità dei soci, i quali non avevano tuttavia formato oggetto di conferimento alla società medesima, ex art. 2254 c.c.). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/05/2016).
Cass. civ. n. 21866/2020
L'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 11/02/2015).
Cass. civ. n. 13223/2019
La servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto.
Cass. civ. n. 14477/2018
La costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., e l'ampliamento del passaggio già esistente ex art. 1051, comma 3, c.c. possono avvenire, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura e dell'industria, ma anche quando sia accertata, in generale, l'inaccessibilità all'immobile da parte di qualsiasi persona portatrice di handicap o con ridotta capacità motoria, essendo irrilevante l'inesistenza in concreto della disabilità in capo al titolare del fondo medesimo, oppure qualora occorra garantire la tutela di necessità abitative, da chiunque invocabili.
Cass. civ. n. 8817/2018
L'art. 1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell'agricoltura o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale. Nell'equilibrata applicazione dell'istituto, peraltro, la domanda, proposta a norma della ricordata disposizione, può essere accolta a condizione che sussista l'assenso dell'autorità di vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fondo servente, maggiore del beneficio per quello dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall'art. 1051, ultimo comma, c.c. (che esonera da servitù case, cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell'indennità, previsto dall'art. 1053 c.c.. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 16/05/2013).
Cass. civ. n. 14788/2017
In tema di servitù coattive, ricorrono le condizioni per disporre il passaggio necessario ex art. 1051 c.c. allorché il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, mentre, laddove un immobile non sia intercluso, ma il suo accesso alla via pubblica sia inadatto od insufficiente ai relativi bisogni e non possa essere ampliato, si verte in ipotesi di passaggio coatto, che può essere disposto "officio iudicis", ex art. 1052 c.c.: in tale ultimo caso, peraltro, ove l'accesso alla via pubblica già avvenga in forza di servitù volontaria su altro fondo, la costituzione della servitù prevista dall'art. 1052 c.c. è condizionata, oltre al rispetto dei requisiti predetti, alla rispondenza alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza compromettere analoghe utilizzazioni di quello servente, e la ricorrenza di tale requisito deve essere valutata con riguardo allo stato attuale dei terreni ed alle effettive possibilità di un loro più ampio o migliore impiego.
Cass. civ. n. 1603/2017
In tema di servitù di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso, il riferimento, di cui all'art. 1052, comma 2, c.c., alle valutazioni dell'autorità giudiziaria in ragione delle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, deve essere interpretato nel senso di ricomprendere anche interessi di carattere abitativo o di carattere generale, anche di natura economica, di valorizzazione dell'attività d'impresa in determinati settori produttivi, riconosciuti meritevoli di tutela dalla legislazione speciale.
Cass. civ. n. 10595/2013
In materia di servitù, la diversità delle ipotesi di cui all'art. 1051, terzo comma, cod. civ. ed all'art. 1052 cod. civ., le quali, pur avendo in comune il presupposto dell'accesso già esistente alla pubblica via, si differenziano poiché nel primo caso il passaggio coattivo è realizzabile sul fondo già servente, mentre nel secondo esso viene attuato su altro fondo, non osta a che il giudice accolga le distinte domande cumulativamente proposte, disponendo, da un lato, l'ampliamento del preesistente passaggio nel tratto in cui ciò sia possibile e costituendo, dall'altro, una nuova servitù per il tratto in cui, stante l'impossibilità dell'allargamento, il transito risulti inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo dominante.
Cass. civ. n. 5765/2013
La costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della produzione, da valutare, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi.
Cass. civ. n. 4418/2013
In tema di servitù di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso, il riferimento, di cui all'art. 1052, comma secondo, c.c., alle valutazioni dell'autorità giudiziaria in ragione delle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, deve essere interpretato anche alla luce della legge n. 135 del 2001, ai sensi della quale per agevolare il turismo sono promosse azioni per il superamento degli ostacoli, che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici.
Cass. civ. n. 14103/2012
L'art. 1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell'agricoltura o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli art. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in genere. Nell'equilibrata applicazione dell'istituto, peraltro, la domanda, proposta a norma della ricordata disposizione, può essere accolta a condizione che sussista l'assenso dell'autorità di vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fondo servente, maggiore del beneficio per quello dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall'art. 1051, ultimo comma, cod. civ. (che esonera da servitù case, cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell'indennità, previsto dall'art. 1053 c.c.
Cass. civ. n. 4610/2012
In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, l'interclusione relativa del fondo sussiste in tutti i casi in cui il transito di accesso alla pubblica via, pur se strutturalmente possibile, determini un dispendio eccessivo al fine di renderlo praticabile, mentre si ha la fattispecie di fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., quando vi sia un itinerario funzionalmente destinato a passaggio, ma le cui caratteristiche in concreto non siano sufficienti per l'esplicazione del transito stesso. (Nella specie si trattava di un passaggio che aveva la funzione di scolo dei terreni, tale da risultare estremamente scosceso e stretto, e per questo motivo giudicato insufficiente, con conseguente interclusione relativa correttamente ritenuta esistente nella sentenza di merito confermata dalla S.C.).
Cass. civ. n. 3125/2012
In materia di servitù, la possibilità di costituire un passaggio coattivo in favore di un fondo intercluso, ma già fruente di accesso alla via pubblica in forza di servitù volontaria su altro fondo, al fine di consentirne un altro sbocco sulla via pubblica, esula dalla previsione dell'art. 1051 c.c., restando regolata dal successivo art. 1052 c.c., e trova, pertanto, presupposto nelle circostanze che il preesistente accesso sia inidoneo od insufficiente, che il suo ampliamento sia materialmente irrealizzabile od eccessivamente oneroso, e che il nuovo passaggio risponda in concreto alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza impedire o compromettere analoghe utilizzazioni del fondo servente.
Cass. civ. n. 12340/2008
In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, quarto comma, c.c. che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c. non prevede un'esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree.
In materia di servitù di passaggio coattivo, mentre l'art. 1051, terzo comma, c.c. disciplina l'ipotesi della necessità di ampliamento di una servitù già esistente, nel caso in cui l'originario tracciato non consenta il transito di veicoli anche a trazione meccanica, l'art. 1052 c.c. consente l'imposizione di analoga servitù
ex novo quando il proprietario di un fondo abbia già accesso alla pubblica via, ma esso si riveli insufficiente ai bisogni del fondo stesso, valutati alla luce delle esigenze dell'agricoltura o dell'industria.
Cass. civ. n. 10045/2008
Ai fini della costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo intercluso, il proprietario di quest'ultimo è tenuto soltanto a provare lo stato di interclusione, spettando poi al giudice di merito il compito di accertare e determinare in concreto il luogo di esercizio della servitù. A tal fine devono essere contemperati
il criterio
della maggiore brevità di accesso alla pubblica via con quello del minor aggravio per il fondo servente, con una valutazione che ove la soluzione più conveniente riguardi il proprietario di un fondo non parte in causa non presuppone la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo.
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Ai sensi dell'art. 1052 c.c. da leggere alla luce della sentenza n. 167 del 1999 della Corte costituzionale la costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso può avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura o dell'industria, bensì anche ai fini di consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto di dover costituire una servitù di passaggio in favore di un fondo non del tutto intercluso, in base all'affermazione secondo cui è impossibile, alla luce del moderno sviluppo sociale e tecnologico, che una casa di abitazione sia raggiungibile solo a piedi o a dorso di mulo e non anche con mezzi meccanici).
Cass. civ. n. 21597/2007
Il requisito dell'apparenza, indispensabile ai sensi dell'articolo 1061 c.c. per l'acquisto della servitù per usucapione, comporta, nell'ipotesi che le opere visibili e permanenti necessarie all'esercizio della servitù stessa ricadano esclusivamente sul fondo servente, al quale servono o possono servire, la presenza di un segno di raccordo non necessariamente fisico ma almeno funzionale delle opere con il fondo dominante in modo che risulti con chiarezza che quelle esistono anche in funzione dell'utilità di questo.
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In tema di servitù di passaggio coattivo, regolano situazioni diverse in fatto le disposizioni, rispettivamente, dell'articolo 1051, terzo comma, c.c., e dell'articolo 1052 c.c., giacché la prima disciplina la domanda di ampliamento della servitù in riferimento ad esigenze del fondo dominante con riguardo alla possibilità concreta di un più intenso sfruttamento o di una migliore sua utilizzazione, mentre la seconda presuppone l'impossibilità per un fondo di ampliare un accesso alla via pubblica già esistente, e dunque rende possibile da parte del proprietario di tale fondo richiedere la costituzione di un altro passaggio. Inoltre, sono diversi anche gli ulteriori elementi necessari per l'accoglimento delle rispettive domande, posto che l'articolo 1051, terzo comma, c.c. tende a tutelare soltanto l'interesse del fondo dominante, mentre l'articolo 1052 c.c. mira a tutelare un effettivo interesse della collettività, perché il passaggio richiesto può essere concesso dal giudice solo qualora accerti che la domanda risponda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria.
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In tema di servitù, le opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù possono insistere anche (o soltanto) sul fondo dominante.
Cass. civ. n. 11954/2006
In tema di costituzione di una servitù coattiva di passaggio in favore di un terreno relativamente intercluso, il requisito della indispensabilità del transito per le esigenze di coltivazione del fondo, richiesto dagli artt. 1051 e 1052 c.c., non è ravvisabile se il terreno, per le sue minime dimensioni, può essere coltivato con modalità (a mano o con animali o con piccoli attrezzi meccanizzati) consentite dall'acceso di cui già si usufruisce. Né, allorquando la costituzione della servitù sia chiesta a favore di più terreni, può rilevare 1'ampiezza complessiva dei terreni ancorché al servizio della medesima azienda agricola, atteso che, al fine dell'apprezzamento del presupposto richiesto dalla legge, i singoli fondi, se distinti, non possono essere considerati unitariamente.
Cass. civ. n. 6673/2005
In tema di servitù prediale, la domanda di ampliamento coattivo di un precedente passaggio pedonale (e di trasformazione dello stesso in via di transito per veicoli a trazione meccanica) e quella di costituzione di passaggio coattivo, pur avendo presupposti in parte identici (quali,
ex art. 1051 primo, secondo e terzo comma c.c., la mancanza di uscita diretta sulla via pubblica del fondo a vantaggio del quale il passaggio dovrebbe essere ampliato o costituito e l'esigenza di uso di coltivazione del fondo stesso) hanno contenuto ed oggetto diversi, in quanto la domanda di ampliamento della servitù (art. 1051 comma terzo c.c.) presuppone la preesistenza di un passaggio e la possibilità di allargamento, mentre la domanda di costituzione del passaggio coattivo (art. 1051 comma primo e secondo) è sperimentabile solo in presenza di una situazione di non asservimento pregresso del fondo da attraversare; dalla ontologica diversità delle due azioni consegue che, qualora sia stata dall'attore proposta domanda di ampliamento del passaggio per accedere alla pubblica via che si assume esistente sul fondo del convenuto, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, accertata l'inesistenza della addotta servitù, costituisca il passaggio coattivo, pur se non richiesto.