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E’ nulla la donazione con bonifico bancario senza notaio

E’ nulla la donazione con bonifico bancario senza notaio
Il bonifico di una somma di denaro effettuato per spirito di liberalità è una donazione diretta e richiede necessariamente la forma dell’atto pubblico.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 1875/2017, ha avuto modo di chiarire che la liberalità effettuata tramite bonifico bancario è una donazione tipica e diretta che, per essere valida, richiede, come previsto dall'art. 782 c.c., la forma dell'atto pubblico, salvo che si tratti di somma di “modico valore”.

La vicenda esaminata era relativa ad un trasferimento di valori mobiliari di ingente importo, depositati su un conto corrente bancario.

L’operazione veniva effettuata a beneficio di un terzo, in virtù dell’ordine impartito alla banca dal soggetto titolare del conto corrente, deceduto alcuni giorni dopo la descritta operazione.

A seguito dell'apertura della successione, la figlia del de cuius agiva in giudizio nei confronti della beneficiaria richiedendo, in relazione alla quota di 1/3 a sé spettante sul patrimonio del defunto, la restituzione del valore degli strumenti finanziari.

In riferimento al caso esaminato, il Tribunale aveva accolto la domanda della figlia qualificando la liberalità in questione come donazione remuneratoria, in considerazione dell’assistenza prestata dalla beneficiaria al de cuius durante la malattia, e dichiarandone la nullità, per mancanza della forma prescritta dalla legge.

La Corte d’Appello, in sede di impugnazione, aveva, di contro, accolto il gravame proposto nei confronti della sentenza di primo grado, ritenendo che si trattasse di una liberalità indiretta, di cui all'art.809 c.c. per la cui validità non si richiede l’atto pubblico.

La figlia proponeva, allora, [def ref=ricorso per cassazione], evidenziando come il trasferimento di titoli attraverso l’ordine impartito alla banca, fosse una semplice operazione bancaria e costituisse esecuzione di una disposizione di trasferimento.
La beneficiaria, invece, riteneva che questa operazione fosse assimilabile alla cointestazione del conto corrente con transito di somme appartenenti a uno solo dei cointestatari che la giurisprudenza qualifica come donazione indiretta, quest’ultima valida anche senza notaio.

Infatti, l’art.782 c.c., laddove indica che “la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità”, si riferisce alla donazione tipica e diretta di cui all'art.769 c.c.

Il requisito della forma solenne viene per legge imposto solo alle donazioni dirette per far sì che il disponente possa rendersi conto appieno della portata dell’operazione e delle sue conseguenze economiche.

Tuttavia, la forma dell’atto pubblico non viene pretesa per le donazioni dirette se di modico valore.

Il legislatore non detta dei criteri precisi al riguardo, perciò occorrerà riferirsi alle condizioni economiche del disponente, ad esempio, valutando l’importo della donazione in relazione al reddito percepito.

Ai fini della validità della donazione indiretta, in cui l’arricchimento di un soggetto si produce attraverso atti che presentano una causa diversa rispetto a quella propria della donazione, non è richiesto l’atto pubblico. Risulta, invece, sufficiente il rispetto della forma prevista dalla legge per il negozio tipico che viene utilizzato al fine di realizzare lo scopo di liberalità.

Quanto al trasferimento di titoli attraverso un ordine impartito alla banca dal beneficiante, non appariva chiaro se tale liberalità si potesse qualificare come donazione diretta o indiretta.

Con ordinanza interlocutoria, in considerazione della poca chiarezza del quadro giurisprudenziale, veniva rimessa alle Sezioni Unite la questione di diritto relativa alla configurabilità della donazione indiretta attraverso due negozi, o a mezzo di un negozio soltanto o anche di un atto non negoziale.

Osservavano le Sezioni Unite che le liberalità non donative possono essere realizzate con atti diversi dal contratto, contratti in cui il beneficiario è terzo, contratti con nesso di corrispettività tra le attribuzioni patrimoniali, o la combinazione di più negozi, come nell'intestazione del bene a nome altrui.

Ciò detto, si ha donazione diretta quando ci sia un passaggio immediato e per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali, da un soggetto in favore di un altro, situazione quest’ultima configurabile nel caso in esame di bonifico bancario, essendo la banca solo esecutrice dell’ordine dato dal correntista disponente.

L’ordine impartito alla banca costituisce atto negoziale esterno, rispetto al negozio tra beneficiante e beneficiario che solo rappresenta la giustificazione del trasferimento di valori da un patrimonio all'altro.

In tal caso, come detto, ai fini della validità risulta necessaria la forma dell’atto pubblico, altrimenti la donazione sarà nulla.

Le conseguenze di tale nullità comportano la mancata produzione di effetti e la somma di denaro si considera come mai entrata a far parte del patrimonio del beneficiario.

Inoltre, gli eredi del disponente possono far valere il diritto alla restituzione dell’importo in questione che, in realtà, non può dirsi mai uscito dal patrimonio del donante.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le SS.UU. della Suprema Corte hanno elaborato il seguente principio di diritto: "Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore".


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