(massima n. 1)
La donazione indiretta č un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalitā ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalitā, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore. Pertanto, la donazione indiretta differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontā delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito. Ne consegue che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo.