(massima n. 1)
La donazione indiretta, consistente nell'intestazione in favore del beneficiario di una quota di immobile acquistata con danaro proprio della disponente, proveniente dall'attivitā di meretricio di quest'ultima, dalla quale il primo traeva guadagno, non č affetta da nullitā per illiceitā della causa, rimanendo la condotta di sfruttamento della prostituzione irrilevante rispetto all'atto di liberalitā, espressione di piena autonomia negoziale ed oggetto di semplice accettazione da parte del donatario.