In particolare, se prestiamo del denaro al nostro fidanzato, possiamo pretendere, una volta che la relazione finisca, che tali soldi ci vengano restituiti?
Stando a quanto affermato dalla Cassazione, nella sentenza sopra citata, sembrerebbe proprio di no, a meno che non si riesca a dimostrare che, effettivamente, era stato pattuito tra le parti un vero e proprio obbligo di restituzione.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, una donna aveva agito in giudizio al fine di veder condannato l’ex fidanzato alla restituzione dei soldi prestati durante la relazione sentimentale (soldi che gli erano stati prestati per far fronte ai debiti che questi aveva contratto).
In via subordinata, l’attrice chiedeva che venisse dichiarato e accertato “l’indebito arricchimento” dell’ex fidanzato, ai sensi dell’art. 2041 del c.c..
Il Tribunale, pronunciatosi in primo grado, rigettava la domanda proposta e la sentenza veniva confermata dalla Corte d’appello, la quale evidenziava come l’attrice non avesse adeguatamente dimostrato la stipula di un contratto di mutuo con obbligo di restituzione.
Ritenendo la sentenza ingiusta, la donna proponeva ricorso in Cassazione, tuttavia vedendosi, nuovamente, rigettate le domande avanzate.
Secondo la ricorrente, in particolare, la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente motivato la propria decisione, ritenendo erroneamente che tra le parti fosse intercorsa una donazione indiretta e non un mutuo con obbligo di restituzione.
La Corte di Cassazione riteneva, però, di dover aderire a quanto evidenziato dalla Corte d’appello in ordine alla mancata prova, evidenziando come spetti alla parte che chiede in giudizio la restituzione di una somma, “provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l’obbligo di controparte alla restituzione”.
Nel caso di specie, invece, pur essendo assodato che le somme erano state consegnate, non era stata provata l’assunzione di un obbligo di restituzione da parte dell’ex.
Quanto al presunto “indebito arricchimento” dell’ex fidanzato, la Corte di Cassazione riteneva che il giudice di secondo grado avesse correttamente escluso la sussistenza della fattispecie, essendo stato accertato ed essendo pacifico che le somme erano state dalla donna “volontariamente nell’ambito di una relazione sentimentale”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, confermando la sentenza di secondo grado che aveva escluso il diritto della ricorrente di ottenere la restituzione delle somme prestate all’ex fidanzato.