Cassazione civile Sez. II sentenza n. 36082 del 27 dicembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Il contratto atipico di vitalizio alimentare, improprio o assistenziale, si differenzia dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo. Ne consegue che l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da modus. (Per la S.C., tale presunzione di liberalità è stata espressamente superata dai giudici del merito nel caso di specie, con un'argomentazione non censurabile in sede di legittimità in quanto scevra da vizi logici giuridici).

(massima n. 2)

L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 119 c.p.c. e art. 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto.

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