Cassazione civile Sez. II sentenza n. 36082 del 27 dicembre 2023

(3 massime)

(massima n. 1)

Il contratto atipico di vitalizio alimentare, improprio o assistenziale, si differenzia dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo. Ne consegue che l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da modus. (Per la S.C., tale presunzione di liberalità è stata espressamente superata dai giudici del merito nel caso di specie, con un'argomentazione non censurabile in sede di legittimità in quanto scevra da vizi logici giuridici).

(massima n. 2)

L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 119 c.p.c. e art. 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto.

(massima n. 3)

Il sindacato di legittimità può avere ad oggetto solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati al fine di verificare se sia incorso in errori di diritto o in vizi di ragionamento. A tal fine, tuttavia, non basta che il ricorrente faccia un astratto richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., o lamenti la ricostruzione del significato del contratto svolto dal giudice di merito, occorrendo, invece, che, rispettivamente, specifichi i canoni in concreto inosservati e il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato e riproduca in ricorso i fatti decisivi il cui esame, pur risultando dagli atti del processo, sia stato del tutto omesso. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso che, pur fondandosi (come quello in esame, quanto meno implicitamente) sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche e sul vizio di motivazione, si risolva, in realtà, in difetto dei requisiti esposti, nella proposta di un'interpretazione diversa, così come è inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca, come nella specie, nella mera prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto che lo stesso aveva esaminato.

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