(massima n. 2)
La donazione indiretta consiste nella elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché attraverso il tipico negozio della donazione diretta, mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio, l'effetto indiretto dell'arricchimento senza corrispettivo, animo donandi, del destinatario della liberalità. (Nella specie, la C.S. in base all'enunciato principio ha confermato la qualificazione di donazione indiretta effettuata dal giudice del merito con riguardo all'acquisto di beni con denaro proprio dell'acquirente ma con intestazione degli stessi ad un terzo).