(massima n. 2)
In materia contrattuale, nel contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. il diritto del terzo č autonomo rispetto a quello dello stipulante e, anche se di natura reale, puō essere fatto pertanto valere contro il promittente anche in via diretta, senza necessitā dell'intervento in giudizio dello stipulante. Ne consegue che, a tale stregua, il terzo, a favore del quale sia stato convenuto il diritto di opzione per l'acquisto di un bene immobile, che non possa attuare il proprio diritto con la doverosa collaborazione del promittente, č direttamente legittimato a far valere nei confronti di costui la pretesa alla stipulazione del contratto di vendita in relazione al quale l'opzione č stata concessa.