Cass. civ. n. 804/2020
In tema di impugnazione di decisione riguardante una pluralità di rapporti giuridici distinti ed autonomi, ove essa sia proposta nei confronti di alcune soltanto delle parti, l'omessa esecuzione, nel termine perentorio assegnato, dell'ordine del giudice ex art. 332 c.p.c. di eseguire la notificazione nei confronti delle altre determina, venendo in rilievo un litisconsorzio facoltativo in cause scindibili, l'estinzione del processo limitatamente ai soggetti destinatari del rinnovo della notifica, non potendo il detto ordine avere riflesso sugli altri. (Nella specie, la S.C., in una controversia nella quale ricorreva un cumulo soggettivo di domande risarcitorie correlate ad un unico fatto storico, ma a contratti di trasporto distinti, ha ritenuto che sussistesse un litisconsorzio facoltativo in cause inscindibili, con la conseguenza che l'estinzione del giudizio di secondo grado per tardiva esecuzione dell'ordine del giudice di rinnovazione della notificazione dell'atto di appello ad una delle parti poteva essere dichiarata solo rispetto alla destinataria). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 18/05/2017).
Cass. civ. n. 23977/2019
Qualora il convenuto chiami un terzo in giudizio indicandolo come soggetto responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda, senza contestare la propria legittimazione passiva, soltanto di essere manlevato delle conseguenze della soccombenza nei confronti dell'attore, il quale a sua volta non estenda la domanda verso il terzo, il cumulo di cause integra un litisconsorzio facoltativo ed ove la decisione di primo grado abbia rigettato la domanda di manleva in sede di impugnazione dà luogo ad una situazione di scindibilità delle cause. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di appello che, rilevata la nullità della citazione del terzo chiamato per difetto di "editio actionis" - vizio non riconducibile ad uno dei casi tassativamente indicati dall'art. 354 c.p.c. -, non aveva provveduto alla rimessione degli atti al primo giudice pronunciando sul merito della causa scindibile intentata contro il terzo).
Cass. civ. n. 24728/2018
L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati.
Cass. civ. n. 9773/2017
In presenza di cause scindibili, la sentenza di primo grado, pur essendo unica, ha, in realtà, deciso su distinti rapporti giuridici, sicché, laddove l’impugnazione sia stata proposta soltanto da (o nei confronti di) una o alcune parti, il giudice deve ordinare, ai sensi dell’art. 332 c.p.c., la notificazione dell’impugnazione, ai fini della “litis denuntiatio”, anche alle parti nei cui confronti l’impugnazione non è preclusa o esclusa, per consentire loro di proporre eventualmente appello incidentale, mentre l’omessa esecuzione della notificazione ordinata dal giudice determina soltanto la sospensione del processo fino a che non siano scaduti i termini, previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., per i soggetti che non l’abbiano ricevuta.
Cass. civ. n. 8693/2015
La decisione con cui il giudice di primo grado estrometta dal processo uno dei convenuti, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura, malgrado l'improprietà della formula adottata, una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata. Ne consegue che la parte rimasta soccombente, ove appelli la sentenza solo nei riguardi delle altre parti, accettando, invece, la disposta estromissione, è tenuta ad effettuare solo la mera notifica del gravame, ex art. 332 cod. proc. civ., alla parte estromessa, la cui costituzione in appello - mancando un'impugnazione sulla pronuncia di estromissione - è inammissibile, né può essere qualificata come intervento "ad adiuvandum", non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 344 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 2208/2012
In un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell'art. 332 c.p.c., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione (nella specie, l'appello) e la sua conoscenza assolvono alla funzione di "litis denuntiatio", così da permettere l'attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza. In tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, e perciò una "vocatio in ius", e la soccombenza.
Cass. civ. n. 1680/2012
In tema di garanzia impropria, l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi e le relative cause sono scindibili, con la conseguenza che quando machi da parte del convenuto soccombente l'impugnazione della pronuncia sulla causa principale, su quest'ultima si forma un giudicato, che non estende i suoi effetti a colui che risponde a titolo di garanzia impropria. Pertanto, il terzo chiamato può impugnare la sentenza anche rispetto alla statuizione sul rapporto principale, ma soltanto nei limiti in cui questa abbia incidenza sul diverso rapporto che intercorre tra garante e garantito.
Cass. civ. n. 26888/2008
In tema di litisconsorzio facoltativo con riguardo a cause scindibili nella specie, proposte per l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria verso più condebitori solidali ai fini della liquidazione dei danni sul quantum, dopo l'accertamento della simulazione assoluta di una locazione conclusa fra più soggetti da un lato ed altro soggetto, dall'altro, e la pronuncia di condanna generica dei primi al risarcimento ove all'interruzione del processo per morte di uno dei predetti condebitori segua l'atto di riassunzione non effettuato nel termine previsto nei confronti dei suoi eredi ma validamente e tempestivamente eseguito solo nei riguardi degli altri coobbligati, il processo è validamente riassunto solo quanto ai rapporti processuali relativi a questi ultimi e si estingue, invece, limitatamente alla parte deceduta, in applicazione del principio di cui all'art. 1306 c.c. per cui, in caso di rapporto plurisoggettivo solidale, sono possibili le azioni di un solo contitolare o verso un solo contitolare dirette a perseguire l'adempimento dell'obbligazione.
Cass. civ. n. 17868/2007
La sentenza del giudice di appello, il quale abbia omesso di disporre la notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili, è suscettibile di essere cassata dalla Corte Suprema soltanto se al tempo della decisione di quest'ultima non siano ancora decorsi i termini per l'appello, non producendo diversamente l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. alcun effetto.
Cass. civ. n. 15734/2007
Allorquando il giudice d'appello abbia pronunciato l'estromissione di una parte dal giudizio, il soccombente è legittimato a proporre il ricorso per cassazione, oltre che nei riguardi dell'altra parte, anche contro la parte estromessa, soltanto qualora impugni la sentenza anche sul punto dichiarativo della estromissione. Altrimenti, se non intende proporre ricorso sul punto della estromissione ed accetta, quindi, l'uscita dal processo della parte estromessa, egli è tenuto soltanto a notificare il ricorso ai sensi dell'art. 332 c.p.c. (Sulla base di tale principio essendo stato il ricorso proposto espressamente contro la parte estromessa senza l'impugnazione della decisione di estromissione, ha ritenuto che correttamente la parte estromessa si fosse costituita per far valere tale mancata impugnazione e che, quindi, la parte ricorrente fosse soccombente nei suoi confronti).
Cass. civ. n. 7308/2007
Nel caso di responsabilità solidale tra coobbligati si verte in una ipotesi di causa scindibile (prevista dall'art. 332 c.p.c.), cosicché l'appello proposto da uno soltanto dei condannati in solido non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coobbligato non appellante, qualora, nei suoi riguardi, siano decorsi i termini di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha rilevato l'applicabilità dell'enunciato principio alla dedotta fattispecie di obbligazione solidale «semplice» come ravvisata dal giudice di primo grado con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 3 della legge n. 1369 del 1960, non versandosi nel caso della pregiudizialità-dipendenza tra le posizioni dei coobbligati appaltante ed appaltatore, e, pertanto, previa cassazione della sentenza impugnata, ha deciso nel merito il ricorso mediante la modifica del dispositivo nel senso della parziale riforma della sentenza di prime cure nei soli confronti del società consortile appellante ed il riconoscimento della verificazione degli effetti del giudicato nei riguardi del consorzio non appellante, condannato in solido al pagamento delle differenze retributive in favore dei lavoratori ricorrenti).
Cass. civ. n. 8054/2003
In un giudizio svoltosi con pluralità di parti di causa scindibile, qualora l'impugnazione sia proposta da una sola parte, il giudice di appello deve disporre la notificazione dell'atto introduttivo alla o alle altre parti soccombenti e non impugnanti, anche se sussista identità di posizioni tra le medesime e si tratti di azione esperibile autonomamente da ciascuna di esse, in quanto dette circostanze non precludono l'applicabilità dell'art. 332, c.p.c., avendo in detta ipotesi la notificazione valore ed efficacia di litis denuntiatio. (Nella specie, i due comproprietari di un immobile avevano proposto domanda di convalida di sfratto per morosità e, rimasti soccombenti, con un unico atto avevano impugnato la sentenza di primo grado; il giudice d'appello, rilevata la mancata sottoscrizione del mandato ad litem da parte di uno dei due appellanti, aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da quest'ultima, ritenendo inaplicabile l'art. 332, c.p.c.; la S.C. nell'enunciare il succitato principio di diritto, ha cassato con rinvio la sentenza d'appello).
Cass. civ. n. 14554/2002
In tema di impugnazione relativa a cause scindibili, la decisione sull'appello proposto soltanto nei confronti di una delle parti non rende improcedibile l'appello (non riunito al precedente) proposto, nei confronti delle altre parti, avverso la medesima sentenza, atteso che tale sentenza, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio facoltativo improprio, contiene pronunce relative a cause diverse, pure se trattate unitariamente, così che la decisione su una di esse non incide su quella concernente le altre.
Cass. civ. n. 3103/2002
In materia di responsabilità precontrattuale, la domanda proposta contro una pluralità di responsabili attiene a cause scindibili, atteso che la responsabilità in questione ha natura extracontrattuale e solidale. Ne consegue che, nel caso di tempestiva notifica dell'impugnazione del creditore nei confronti di alcuno soltanto dei coobbligati, la sentenza passa in giudicato nei confronti degli altri debitori, onde l'eventuale tardiva notifica in relazione ad essi, non essendo configurabile come integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, introduce un'impugnazione che va dichiarata inammissibile.
Cass. civ. n. 15439/2000
In base al combinato disposto degli artt. 326, comma secondo, e 332 c.p.c., nel processo con pluralità di parti relativo a cause scindibili, l'impugnazione proposta dal medesimo soccombente contro una delle parti vittoriose fa decorrere nei suoi confronti il termine per proporre impugnazione nei confronti delle altre parti. In tal caso infatti la norma considera la proposizione dell'impugnazione equipollente, ai fini della conoscenza legale della sentenza, alla notifica della sentenza stessa.
Cass. civ. n. 1142/2000
Nel caso in cui le domande proposte contro diversi convenuti siano autonome, in relazione alla distinzione dei rispettivi titoli, rapporti giuridici e “causae petendi”, si verifica una situazione di litisconsorzio facoltativo improprio, con la conseguenza che, in sede di impugnazione, le cause, per loro natura scindibili, restano distinte in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori, e quindi, in particolare, la questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario su una delle domande non può essere proposta dal soggetto che del relativo giudizio non è parte. (Nella specie, accolta in sede di merito la domanda principale di integrazione dell'indennità premio di servizio, in base al computo di ulteriori anni di servizio, proposta da un dipendente comunale nei confronti dell'Inadel - ora Inpdap -, e proposto da questo ente ricorso per cassazione, il Comune - nei cui confronti era stata proposta domanda subordinata di risarcimento del danno - aveva con ricorso incidentale dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in tema di accertamento del rapporto di pubblico impiego).
Cass. civ. n. 8069/2000
In caso di domande di identico contenuto proposte, con unico atto, da diversi lavoratori contro un medesimo datore di lavoro, si verifica una situazione di litisconsorzio facoltativo improprio, in quanto, pur nell'identità delle questioni, permane autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole causae petendi, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori e con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce — sebbene formalmente unica — consta in realtà di tante pronunzie quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche ai fini della successive impugnazioni, che ben possono svolgersi separatamente le une dalle altre, senza che ne derivino interferenze reciproche fra i diversi giudizi susseguenti e senza che venga compromesso l'interesse all'unitaria trattazione di questioni di identico oggetto, atteso che lo stesso ben può trovare soddisfazione nell'esame delle separate impugnazioni nella medesima udienza.