Che cosa significa "Effetti del contratto"?
Sono le vicende che il contratto produce con riferimento alle posizioni soggettive delle parti, ossia la modificazione di una situazione di diritto. Non vanno confusi con l'oggetto del contratto, che è il contenuto dello stesso, cioè l'operazione economica che le parti hanno inteso effettuare (ad esempio, nel mutuo, art. 1813 del c.c., l'oggetto del contratto è il dare in prestito una somma di denaro con l'obbligo per chi la riceve di restituirla; gli effetti del contratto si verificano al momento della consegna della somma di denaro, quando chi la riceve ne diviene proprietario e nello stesso tempo debitore).
Il contratto produce sia gli effetti previsti dalle parti, che, eventualmente, altri effetti c.d. integrativi determinati dalla legge o da altra fonte, come la consuetudine, la buona fede (es. artt. 1337, 1358, 1366, 1375 c.c.) e l'equità (art. 1374 c.c.). L'integrazione degli effetti del contratto può essere coattiva o suppletiva, a seconda che la legge ne preveda d'imperio l'applicazione oppure la disciplina integrativa sia diretta semplicemente a colmare le lacune del regolamento contrattuale.
In base agli effetti che producono, si distinguono:
- contratti a efficacia reale, che comportano il trasferimento o la costituzione di un diritto reale o il trasferimento di altro diritto (art. 1376 del c.c.);
- contratti ad efficacia obbligatoria, che comportano la costituzione di un rapporto obbligatorio.
Il contratto produce sia gli effetti previsti dalle parti, che, eventualmente, altri effetti c.d. integrativi determinati dalla legge o da altra fonte, come la consuetudine, la buona fede (es. artt. 1337, 1358, 1366, 1375 c.c.) e l'equità (art. 1374 c.c.). L'integrazione degli effetti del contratto può essere coattiva o suppletiva, a seconda che la legge ne preveda d'imperio l'applicazione oppure la disciplina integrativa sia diretta semplicemente a colmare le lacune del regolamento contrattuale.
In base agli effetti che producono, si distinguono:
- contratti a efficacia reale, che comportano il trasferimento o la costituzione di un diritto reale o il trasferimento di altro diritto (art. 1376 del c.c.);
- contratti ad efficacia obbligatoria, che comportano la costituzione di un rapporto obbligatorio.