Nessuno può stipulare a favore di un altro
Il principio espresso in questo brocardo vigeva nel diritto romano classico, in relazione alla fattispecie della stipulatio, che richiedeva la contestualità delle dichiarazioni dei due contraenti, e così escludeva la possibilità che un soggetto stipulasse per conto o nell'interesse altrui. Nel nostro ordinamento attuale la regola non trova più spazio, poiché il codice civile prevede espressamente la figura del contratto a favore di terzo.