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Articolo 1273 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Accollo

Dispositivo dell'art. 1273 Codice Civile

Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire(1) alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore [1411].

L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo [1230, 1268, 1272, 1274](2).

Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.

In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito(3), e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta [1413](4)(5).

Note

(1) L'accollo è un accordo bilaterale tra debitore originario e terzo accollante, efficace a prescindere dall'adesione del creditore, adesione che serve al creditore solo per rendere irrevocabile l'accordo nei suoi confronti.
(2) Se il debitore originario è liberato, l'accollo è "liberatorio", altrimenti è "cumulativo".
(3) Così, se l'accollante ha assunto solo una parte del debito originario, egli è tenuto solo per quella parte.
(4) Cioè le eccezioni derivanti dal rapporto di provvista. Non possono essere opposte, invece, le eccezioni personali, quelle basate su fatti sopravvenuti all'accollo nonché la compensazione dei crediti del debitore originario con quelli del creditore (1272 c.c.).
(5) La norma disciplina l'accollo esterno, in base al quale l'accordo tra accollante ed accollato attribuisce al creditore il diritto di pretendere dall'accollante l'adempimento della prestazione.
Si ritiene che sussista anche l'accollo interno, che si configura quando l'accordo non attribuisce alcun diritto a favore del creditore.

Ratio Legis

Con l'accollo il creditore ha un nuovo debitore e, poiché non gli è indifferente la figura del debitore, come accade nella delegazione passiva (1268 c.c.) e nell'espromissione (1272 c.c.), anche l'accollo è normalmente cumulativo.
L'ultimo comma della norma specifica che il terzo può opporre al creditore le eccezioni che derivano dal rapporto in base al quale ha assunto il debito: questo proprio perché l'assunzione è giustificata in base ad un accordo tra debitore e terzo accollante.
Nonostante il silenzio della norma, l'accollante può opporre anche le eccezioni sottostanti al rapporto tra debitore originario e creditore (rapporto di valuta) perché egli ha assunto il medesimo debito del debitore originario.

Brocardi

Nemo alienae rei expromissor idoneus videtur nisi cum satisdatione

Spiegazione dell'art. 1273 Codice Civile

Il negozio di accollo. I soggetti e il contenuto

Ultima forma di assunzione del debito altrui è il contratto di accollo, che, in mancanza di norme apposite, era stato finora faticosamente elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza sulla base dei principi generali dell' antica tradizione nostrana e della disciplina particolare già introdotta nel codice tedesco.

I primi tre commi dell'articolo in esame consacrano i risultati recenti sui quali il dissenso era meno acuto, oppure si manteneva, senza riflessi dannosi, nel solo campo teorico. L'ultimo, come si vedrà, pone fine a delle interminabili discussioni sull'argomento, che avevano provocato negli ultimi tempi un generale disorientamento.

Nel primo comma viene anzitutto precisato che l'accollo si stipula esclusivamente tra debitore e terzo assuntore del debito: è la forma tradizionale comunissima con la quale chi, ad esempio, acquista un fondo e assume l'obbligazione di pagare col non versato prezzo gli assenti debitori ipotecari o chirografari del contraente ed accettante venditore. Per il creditore che rimane originariamente estraneo al contratto, primo problema era quello di stabilire se e come egli potesse in secondo tempo intervenirvi e farlo proprio di sua autorità di fronte alle parti contraenti; viceversa, non offriva serie difficoltà la ricerca degli effetti tra le parti. L'obbligo dell'assuntore di fronte al debitore consisteva in un facere, cioè nell' assumere personalmente il debito e rimanere, in tal modo, immediatamente esposto alle eventuali azioni dirette del creditore, se questo avesse creduto di esperimentarle.

Contenuto specifico dell'obbligazione contrattuale era dunque l'offerta al creditore della nuova responsabilità immediata e del futuro adempimento, in mancanza l'assuntore rispondeva dei danni verso il proprietario stipulante. Non era chiaro, invece, se, quando e come il terzo creditore potesse far propria la stipulazione e tenere come direttamente e irrevocabilmente obbligato l'assuntore. Qualcuno contestava l'applicabilità delle norme sul contratto a favore del terzo, sia perché non concorresse l'elemento cui il vecchio art. 1128 subordinava la validità della stipulazione, sia perché fosse ben difficile identificare, nello schema normale dell'accollo, una volontà contrattuale specificamente diretta al vantaggio ed alla persona del creditore. In appoggio delle tesi negative si portava la formale comunicazione al creditore prima che questi potesse « approvare » l' assunzione del debito e renderla cosi irrevocabile nei propri confronti.


L'adesione del terzo creditore e i suoi effetti

La dottrina prevalente, però, e la giurisprudenza avevano troncato il dibattito su tale argomento affermando il principio che ora si trova consacrato nel primo comma dell'articolo in esame, cioè che il terzo creditore può aderire al contratto di accollo in suo favore e renderlo così irrevocabile. La formulazione integrale della norma fa intendere che resta in punto di diritto la precedente distinzione fondamentale tra accollo di debito e accollo di semplice pagamento, analoga a quella che, per la delegazione, ora stabiliscono espressamente i già commentati articoli 1268 e 1269. Anche qui dunque occorre stabilire in punto di fatto se le parti hanno inteso accollare il debito in modo che l'assuntore resti obbligato immediatamente e direttamente verso il terzo creditore ovvero se si tratti di un accollo puramente interno che obblighi l'assuntore esclusivamente verso il proprio contraente ad estinguergli il debito alla scadenza.

La distinzione è insita nelle due specifiche locuzioni « assuma il debito » e « stipulazione a suo favore », dalle quali si deduce che la potestà della adesione è subordinata al fatto che l'accollo riguardi il debito e non il solo pagamento, perché solo questo concreta il contratto « a favore » del terzo creditore. Nell' ipotesi contraria l'adesione non è ammissibile, e vi è solo da discutere se sia applicabile la norma dell' art. 1269 del c.c. per cui all'assuntore spetti la facoltà di obbligarsi, salvo divieto del debitore. Non vi è ragione per negare la perfetta analogia della situazione e quindi l'applicazione di una norma già deducibile dai principi. Il fatto poi che soltanto l'adesione del terzo creditore renda irrevocabile la stipulazione conferma indirettamente che fino a quel momento le parti possono modificarla o risolverla per mutuo dissenso. All' adesione del creditore è da parificarsi, quanto al momento preclusivo, l' obbligazione che assuma di propria iniziativa chi ha promesso il semplice pagamento.


La liberazione del vecchio creditore

Nel secondo comma è regolata la posizione del creditore originario, ed anche qui il nuovo codice segue la traccia della più recente ed autorevole dottrina: la liberazione si verifica al momento dell' adesione e tale è la condizione espressamente prevista nel contratto di accollo; altrimenti si avrà un accollo cumulativo per cui, a tenore del terzo comma, debitore ed assuntore rimangono obbligati in solido verso il creditore aderente. Questi, però, come superfluamente prevede l'ultimo inciso alternativo, può liberare egli stesso il vecchio creditore mediante una dichiarazione espressa all'atto dell'adesione. È un suo diritto, come quello della remissione in generale, e se l'adesione così qualificata è diretta prima ed esclusivamente all'assuntore, l'aderente conserva il diritto di revocare la dichiarazione aggiuntiva, che di natura recettizia e non può attingere l'effetto dell' irrevocabilità se non è diretta dal dichiarante al destinatario esclusivamente interessato. Anzi, quest'ultimo ha, a sua volta, la facoltà di rifiutare la liberazione analogamente a quanto la legge prevede nell' art. 1236 del c.c. per la generica remissione.

In qualunque modo avvenga la liberazione particolare, essa deve assumere la forma espressa, come quella prevista in sede di delegazione: valgono pertanto le stesse osservazioni fatte a proposito dell' art. 1266 del c.c..


Le eccezioni opponibili al creditore aderente

L'ultimo comma tratta dalle eccezioni opponibili dall'assuntore al creditore aderente. In primo luogo egli può opporgli le eccezioni riguardanti il rapporto interno di provvista, e ciò contrariamente a quanto accade nella delegazione e nell' espromissione. Il legislatore ha qui ritenuto che, trattandosi di un contratto al quale il terzo creditore è estraneo, e tale può rimanere a sua volontà, il rapporto interno di provvista abbia e conservi, anche di fronte a lui, la funzione di causa efficiente del contratto, la cui mancanza può essere opposta dal debitore (assuntore) indifferentemente all'una e all'altra parte. Se, dunque, il terzo creditore interviene nel contratto di sua esclusiva autorità egli trova e subisce la condizione implicita di legge per la quale assunzione viene subordinata al buon fine di quel rapporto interno. Si intende che egli si guarderà bene dal prestare l'adesione se l'accollo è liberativo del vecchio debitore, come si guarderà bene dal liberarlo egli stesso.

Nel sistema adottato dal codice tedesco (par. 417, comma 2) la « comunicazione » sposta la situazione e quelle eccezioni non sono opponibili dall'assuntore: lì sono le parti contraenti che invitano formalmente il creditore ad aderire, e si spiega perciò come si realizzi una posizione analoga a quella della delegazione.

Per quanto riguarda le eccezioni relative al rapporto originario tra debitore e creditore aderente, lo stesso comma pare che ne faccia una questione di interpretazione del contratto. Ma se non risulta una esplicita esclusione del contratto di accollo, cioè se non si stipula quello che la dottrina chiamava accollo novativo, la presunzione di legge, anche nel dubbio che l'assuntore possa opporre le eccezioni non personali del rapporto originario, così come può farlo l'espromittente per la più esplicita norma dell'art. 1272 terzo comma. Infatti, la locuzione « è obbligato nei limiti in cui ha assunto il debito » allude proprio alla tipica assunzione che, secondo la dottrina realizzava, in questa forma di accollo, la successione nel debito e quindi la permanenza delle eccezioni causali. Si tratta, cioè, dell'accollo chiamato privativo, quando c'è stata la liberazione del vecchio debitore, e cumulativo, quando la liberazione non è stata pattuita. Perché, dunque, quella opponibilità normale cessi, bisogna che risulti quello che in tema di novazione veniva chiamato, anche per la soggettiva, animus novandi. Comunque sarà il giudice di merito che identificherà, senza vincoli formali, « i limiti » di cui parla la legge.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

128 L'effetto comune di queste varie figure è scolpito per un verso nell'art. 140, per l'altro nell'art. 143.
Nel primo articolo si presuppone la mancanza di una espressa dichiarazione di liberazione del debitore originario (la necessità di una dichiarazione espressa in tal senso, è coerente al sistema seguito per la novazione soggettiva: art. 146) e si pone il principio, risolvendo nel senso più conforme all'esigenza di tutela del creditore un problema ampiamente dibattuto, che il debitore originario e il nuovo debitore sono obbligati in solido, in armonia del resto alla nuova regola della presunzione di solidarietà. Si tratta però di una norma dispositiva, alla quale le parti possono liberamente derogare stabilendo la sussidiarietà dell'obbligo di uno dei due debitori o addirittura il beneficio di escussione.
Nell'art. 143 poi si considera l'ipotesi in cui il debitore originario sia stato liberato, e si richiamano, per la sua disciplina, le norme relative alla novazione. Con questa disposizione si è voluta troncare, agli effetti pratici, la vecchia questione sull'ammissibilità di una successione particolare nel debito come conseguenza di un negozio di accollo. Qualunque cosa si pensi di questo problema, per vero estraneo alla nostra migliore tradizione giuridica e dominato spesso da nebulose astrazioni scolastiche, è certo che, dal punto di vista pratico, le norme sulla novazione sono perfettamente idonee a regolare l'ipotesi, in cui, in seguito all'assunzione del debito fatta dal terzo, si abbia la liberazione del debitore. Basta pensare che anche per l'ipotesi della novazione è possibile la riserva dei privilegi e delle ipoteche che assistevano il credito novato, e che, relativamente alle eccezioni, il nuovo debitore può opporre la nullità dell'obbligazione originaria (art. 153).
131 Quando l'assunzione del debito è convenuta senza la partecipazione iniziale del creditore e questi vi aderisce, l'adesione rende irrevocabile l'accollo del debito (art. 142) per l'effetto automatico e diretto che esso produce a favore del creditore nel cui vantaggio fu convenuto.
Ma giacché il creditore è estraneo alla formazione del contratto di assunzione non può influire sul contenuto degli obblighi dell'assuntore, e perciò deve subire non soltanto le eccezioni del rapporto di valuta, ma anche quelle riguardanti il rapporto di provvista. Il che, del resto, è in perfetta coerenza con quanto il progetto stabilisce in tema di contratto a favore di terzi.
E' ovvio, poi, che il creditore non può apprendere un contenuto maggiore di quello che è dato dal contratto di assunzione: se questo si limita al solo accollo di pagamento, che crea un puro e semplice obbligo interno di intervenire nel rapporto obbligatorio altrui, il creditore non acquista alcun diritto verso il terzo.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

589 L'accollo, regolato dall'art. 1273 del c.c., è una tipica applicazione del contratto a favore di terzo, le regole del quale, sia in ordine al momento o al modo in cui il creditore acquista il diritto, sia in ordine alle eccezioni che il nuovo debitore può opporre al creditore che beneficia della stipulazione a suo favore, sono espressamente richiamate.

Massime relative all'art. 1273 Codice Civile

Cass. civ. n. 23296/2022

L'accollo di un mutuo fondiario non comporta "ipso iure" la cessione all'accollante del contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario, stipulato dall'accollato al momento della conclusione del mutuo.

Cass. civ. n. 8121/2022

Il privilegio speciale, previsto dall'art. 46 del d.lgs. n. 385 del 1993, spetta contrattualmente ai creditori di finanziamenti a medio e a lungo termine erogati per l'acquisto di beni ed impianti destinati all'esercizio dell'impresa e deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto, che però non può consistere nell'atto con cui il creditore ha prestato l'assenso all'accollo del debito da parte di un terzo, perché tale dichiarazione unilaterale è funzionale a trasferire la posizione debitoria ed, eventualmente, a liberare il debitore originario, ma non costituisce un nuovo finanziamento per l'impresa.

Cass. civ. n. 38225/2021

In tema modificazione del lato soggettivo dell'obbligazione, l'accollo c.d. semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall'accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall'art. 1273 c.c., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell'originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che nell'accollo interno il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio.

Cass. civ. n. 14372/2018

La convenzione con la quale l'acquirente, in corrispettivo della cessione di attività mobiliari e immobiliari comprese in un ramo di azienda, si accolli i debiti relativi all'azienda ceduta, configura un accollo ad oggetto determinabile, essendo identificabili, all'atto della stipula, gli eventuali debiti e i rispettivi creditori, e comporta, in caso di preliminare di vendita, che l'effetto traslativo sia collegato all'effettiva assunzione dei debiti nei confronti degli accollatari. (Nella specie, la S.C., nel rilevare che, con la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c., gli effetti dell'accollo dei debiti aziendali erano stati delimitati sulla base del prezzo di cessione concordato nel preliminare, ha ritenuto che l'accollante non avesse interesse a domandare pure di essere garantito contro eventuali maggiori pretese degli stessi cedenti). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/04/2013).

Cass. civ. n. 1758/2012

La mera adesione del creditore alla convenzione di accollo, in mancanza della manifestazione di volontà espressa ed inequivoca volta a liberare l'originario debitore, comporta unicamente, in funzione rafforzativa del credito, l'effetto di degradare l'obbligazione di costui a sussidiaria ed il conseguente onere del creditore di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante.

Cass. civ. n. 1352/2012

L'atto di adesione del creditore ad un accollo condizionato alla liberazione del debitore originario ovvero la sua dichiarazione espressa di volere detta liberazione costituiscono dichiarazioni unilaterali con cui il creditore approva l'altrui convenzione ovvero, nell'eventualità che sia ancora da stipulare, l'autorizza, al fine di consentire che produca effetti nei suoi confronti.

Nell'accollo liberatorio, l'accertamento dell'esistenza e della portata della dichiarazione del creditore di liberare il debitore originario, necessaria ai sensi dell'art. 1273, secondo comma, c.c., va compiuto previa verifica dell'esistenza di un contratto di accollo già stipulato tra debitore originario e terzo, mentre, per il caso in cui si deduca che il creditore abbia espresso un'autorizzazione preventiva al debitore a stipulare con un terzo il predetto accollo a determinate condizioni, la liberazione stessa presuppone il riscontro che l'accollo sia stato poi effettivamente concluso alle condizioni previste in detta autorizzazione.

Cass. civ. n. 4482/2010

Nell'accollo cumulativo esterno non liberatorio per il debitore originario - che si perfeziona con il consenso del creditore, il quale può aderire alla convenzione di accollo anche successivamente, in tal modo acquisendo il diritto ad ottenere l'adempimento nei confronti del terzo - l'obbligazione dell'accollato, in analogia alla disciplina dettata per la delegazione dall'art. 1268, secondo comma, c.c., degrada ad obbligazione sussidiaria, con la conseguenza che il creditore ha l'onere di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante, anche se non è tenuto ad escuterlo preventivamente, e soltanto dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all'accollato.

Cass. civ. n. 14780/2009

L'accollo può avere efficacia liberatoria per l'originario debitore solo quando il creditore esprima in tal senso una volontà espressa ed in equivoca, in mancanza della quale tale debitore - non potendo ritenersi liberato - conserva l'interesse ad agire nei confronti dell'accollante, per l'inadempimento delle obbligazioni da questi assunte, per effetto dell'accollo, nei confronti del terzo creditore.

Cass. civ. n. 9371/2006

L'adesione del creditore alla convenzione d'accollo, intervenuta fra il debitore ed un terzo, non determina di per se la liberazione del debitore accollato, essendo a tal fine necessaria, ai sensi del secondo comma dell'art. 1273 c.c., un'espressa previsione o dichiarazione del creditore medesimo, restando altrimenti il debitore originario obbligato in solido con il terzo.

Cass. civ. n. 9982/2004

Nell'accollo cumulativo (accollo esterno non liberatorio per il debitore originario, che si perfeziona comunque con il consenso del creditore), in analogia con quanto previsto per la delegazione dall'articolo 1268, secondo comma, c.c., l'obbligazione dell'accollato degrada ad obbligazione sussidiaria, di tal che il creditore ha l'onere di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante, anche se non è tenuto ad escuterlo preventivamente, e solo dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all'accollato.

Cass. civ. n. 4604/2000

L'accollo, generalmente inquadrato nello schema del contratto a favore di terzo (cioè del creditore), si distingue in liberatorio e cumulativo, a seconda che il creditore, manifestando la volontà di volerne approfittare, dichiari di liberare o meno il debitore originario; quando, invece, manca l'adesione del creditore si parla di accollo semplice (o interno), caratterizzato dal fatto che il rapporto si esaurisce fra accollante e accollato senza produrre alcun effetto giuridico nei confronti del terzo creditore.

Cass. civ. n. 8044/1997

Nell'accollo semplice (o interno) il terzo accollante si obbliga nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore, il quale non può quindi pretendere l'adempimento dell'obbligazione, sicché il terzo accollante ed il debitore possono accordarsi in qualsiasi momento per modificare o revocare l'impegno inizialmente assunto dal primo e questi, nel caso di mancata osservanza dell'obbligo, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore terzo estraneo dell'accollo.

Cass. civ. n. 5403/1983

Nell'accollo la liberazione del debitore originario deve risultare da una dichiarazione espressa del creditore e non può desumersi da un comportamento tacito del medesimo.

Cass. civ. n. 4618/1983

Nel nostro ordinamento, accanto all'accollo privativo ed a quello cumulativo, è configurabile anche un accollo cosiddetto interno, in virtù del quale, mentre al creditore non viene conferito alcun diritto, sorge a carico dell'accollante o un generico obbligo di procurare al debitore accollato la liberazione in uno qualunque dei modi d'estinzione delle obbligazioni previsti dal codice civile, ovvero un obbligo specifico di pagare il debito come terzo o di procurare al debitore il quid praestandum o di tenere indenne il medesimo di quanto andrà a perdere col proprio adempimento. Situazioni queste in alcune delle quali — ove s'individui la nascita, a favore del debitore accollato, d'un diritto di credito immediatamente azionabile nei confronti dell'accollante — è ravvisabile una tipica donazione obbligatoria.

Cass. civ. n. 2855/1983

Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito del primo, ma il creditore non aderisca alla stipulazione in suo favore, si ha un accollo cosiddetto semplice o ad efficacia interna, in quanto la convenzione ha effetto soltanto fra le parti senza alcuna liberazione dell'originario debitore, ancorché sia stata stipulata una condizione in tal senso, atteso che la liberazione dell'accollato è prevista solo quando l'accollatario aderisce ad una convenzione in cui essa sia espressamente pattuita, ovvero quando, nell'aderire ad una convenzione che non la contenga, l'accollatario dichiara espressamente di liberare il debitore originario.

Cass. civ. n. 1180/1982

La disciplina dell'art. 1273 c.c., che regola l'accollo esterno destinato a produrre effetto nei confronti del creditore, il quale è chiamato ad aderirvi, non è invocabile in relazione all'accollo interno, la cui regolamentazione, risolvendosi esso nell'assunzione di un'obbligazione mediante una convenzione, dotata di efficacia circoscritta alle parti, alla quale il creditore rimane estraneo, risulta, invece, dal contenuto della volontà manifestata dalle parti medesime che nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, ben possono convenire l'accollo di un debito non ancora accertato nel quantum o di un debito futuro; l'interpretazione di detta volontà si risolve in un accertamento di fatto, che, ove condotto con coerente e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 2804/1977

In tema di accollo cumulativo, il privilegio generale che assiste il credito verso il debitore originario non può essere fatto valere nei confronti del terzo accollante, la cui obbligazione, ancorché collegata e solidale con quella dell'accollato, trae origine da una autonoma e distinta causa negoziale.

Cass. civ. n. 1850/1976

Nell'accollo semplice, nei rapporti interni fra l'accollante e l'accollato, è preminente la pattuizione con la quale il nuovo debitore assume l'obbligo di corrispondere al creditore la prestazione dovuta dall'originario debitore; il mancato assolvimento di tale obbligo è regolato dalla normativa che disciplina l'inadempienza contrattuale in genere, e, quindi, dà luogo al risarcimento dei danni, se l'obbligato non prova che l'inadempimento o il ritardo siano dovuti a cause a lui non imputabili, ai sensi dell'art. 1218 c.c.

Cass. civ. n. 3301/1975

In base al rapporto di accollo, una volta accertata la inadempienza dei soggetto che si è accollato il debito, il debitore originario non liberato verso il creditore ha diritto di essere indennizzato per l'obbligazione insoluta, se, in relazione ai patti inerenti al rapporto di provvista, gli erano stati corrisposti i mezzi per estinguere l'obbligazione.

Cass. civ. n. 2755/1975

Qualora sia stato stipulato un accollo, con dichiarazione del creditore di liberare l'originario debitore, nel quale quest'ultimo si sia obbligato a restituire all'accollante, a scadenza dilazionata e con gli interessi, la somma pagata dal creditore, gli effetti del negozio si esauriscono nell'assunzione del debito originario da parte dell'accollante e nell'obbligo del debitore originario di pagare alla scadenza la somma pattuita con gli interessi, senza che rilevi l'effettivo pagamento del debito originario da parte dell'accollante, senza, cioè, che il debitore originario possa sottrarsi al pagamento di quanto dovuto all'accollante, eccependo il mancato adempimento di quest'ultimo verso il creditore.

Cass. civ. n. 4109/1974

Poiché l'accollo determina una modificazione soggettiva dell'obbligazione, della quale, pertanto, postula la sussistenza, ne consegue che l'art. 1273 c.c., nel prevedere l'assunzione di un debito altrui e l'adesione del creditore, presuppone che il debito (e quindi il creditore) debbono preesistere all'accollo. Non è, pertanto, ipotizzabile l'accollo di un debito futuro. La convenzione con cui un soggetto si impegna ad assumere i futuri, eventuali debiti di un altro, integra l'ipotesi della promessa di accollo, la quale è un negozio preliminare in cui la prestazione dedotta è costituita dall'obbligo di accollarsi il debito.

Cass. civ. n. 3113/1969

L'accollo, configurandosi in ogni sua specie come una tipica applicazione del contratto a favore di terzi, postula come tale la chiara e specifica intenzione dei contraenti di attribuire al terzo il diritto di esigere il vantaggio stipulato a suo favore.

Cass. civ. n. 305/1969

La delegazione di pagamento è un rapporto con pluralità di soggetti (c.d. trilatero, cioè con partecipazione fin dall'origine del debitore delegante, del nuovo debitore delegato, e del creditore delegatario) nel quale il delegante impartisce ad un terzo, il delegato, l'ordine di eseguire il pagamento a favore del creditore. L'accollo consiste invece nell'assunzione di un debito altrui, di futura scadenza, mediante una convenzione tra il debitore accollante e il terzo accollato, il quale si obbliga a pagare, in sostituzione del primo, al creditore accollatario, senza partecipazione al negozio da parte del creditore medesimo, il quale peraltro può successivamente aderirvi, acquistando il diritto alla solutio nei confronti del terzo. Anche la convenzione avente ad oggetto l'assunzione di un debito altrui, stipulata tra due soggetti estranei al rapporto tra debitore e creditore (contratto a favore di terzi), può assumere i caratteri tipici di un negozio di accollo, qualora alla convenzione aderisca il debitore, perché per il principio dell'autonomia negoziale, è possibile che al negozio di accollo partecipi, con l'assuntore del debito e con il debitore, anche un terzo che abbia interesse all'assunzione del debito altrui.

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R.R. chiede
mercoledì 10/11/2021 - Liguria
“Buongiorno,
circa 3 anni fa il mio ex compagno ha preso in affitto un appartamento. Il contratto è stato fatto a nome suo, io non ho firmato nulla ma vengo solo citata sul contratto come "la sua compagna" (senza nome e cognome), in quanto avrei vissuto anche io nell'appartamento. All'epoca della stipula io non lavoravo, motivo per cui non abbiamo cointestato il contratto. Dopo circa 2 anni il mio compagno ha perso il lavoro e a seguire ha avuto un lutto in famiglia, motivo per cui ha deciso di non pagare più l'affitto. Nel frattempo ho trovato lavoro e ho pagato l'affitto direttamente dal mio conto bancario per circa 8 mesi, dopodichè decisi di inviare lettera di disdetta (a nome di lui) poichè la spesa per me era troppo alta e non vi erano altri motivi per rimanere in tale appartamento. La padrona di casa era dunque al corrente fin dall'inizio che io avrei provveduto a saldare i mesi a seguito del licenziamento del mio ex compagno. Siccome il contratto prevedeva la disdetta con 6 mesi di anticipo, le ho chiesto se poteva venirmi incontro trovando un subentro prima di tale periodo. Lei ha accettato e le ho proposto varie persone, tutte referenziate, ma a lei non andavano mai bene. Volevo dunque sapere che tipo di rischi corro se decidessi di darle le chiavi e non pagare i restanti mesi, tenendo conto che il contratto non è a nome mio. Lei mi ha detto che sono comunque coinvolta in quanto ho pagato gli ultimi affitti dal mio conto corrente e le bollette della luce e del gas erano a mio nome. Mi ha detto che può procedere con un decreto ingiuntivo per togliermi beni a me intestati (attualmente solo l'auto). Grazie per il supporto.”
Consulenza legale i 16/11/2021
L’art. 1273 del codice civile disciplina un particolare istituto denominato accollo.
Questo si ha quando il debitore ed un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro.
Non è necessaria l’adesione del creditore ma se quest’ultimo aderisce vi sarà conseguentemente liberazione del debitore originario “se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo”.
La medesima norma prevede altresì che il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito.

Orbene, nella presente vicenda, risulta una sorta di accordo di fatto tra Lei e il conduttore per un temporaneo pagamento dei canoni di locazione da parte Sua.
Risulta altresì che la locatrice era a conoscenza di ciò.
Tuttavia, stando a quanto riportato nel quesito, non era stato stabilito alcun termine né alcuna durata precisa in merito a tale pagamento effettuato in nome e per conto del conduttore.
Deduciamo, tra l’altro, che nella causale di pagamento venisse specificato per conto di chi veniva pagato il canone dal momento che anche la disdetta è stata inviata a nome del conduttore che ha sottoscritto il contratto di locazione.
Dunque, parrebbe che non si sia trattato nemmeno di vero e proprio accollo ma semplicemente Lei pagava in nome e per conto dell’intestatario del contratto.

Sulla base di tali premesse, una volta cessato da parte Sua il pagamento dei canoni, riteniamo che la locatrice possa intimare il pagamento dei canoni relativi al periodo dei sei mesi di anticipo soltanto all’effettivo debitore e cioè il soggetto intestatario che ha sottoscritto il contratto di locazione.
La circostanza (anomala) che invece le utenze siano a Suo nome può tutto al più comportare una responsabilità esclusivamente per quanto riguarda, appunto, il pagamento delle bollette relative ad energia elettrica e gas.

Quanto dunque minacciato dalla proprietaria dell’immobile (decreto ingiuntivo con cui toglierLe i beni a Lei intestati) è privo di fondamento giuridico. Ciò che può fare la locatrice è intimare il rilascio forzoso dell’immobile (libero e vuoto di persone e/o cose) all’intestatario del contratto.
Parimenti, l’eventuale decreto ingiuntivo per il recupero dei canoni non pagati potrà essere intimato soltanto al conduttore che ha sottoscritto il contratto di locazione costituendo quest’ultimo titolo per chiedere l’emissione del provvedimento monitorio.

L.R. chiede
sabato 19/06/2021 - Piemonte
“Buonasera avrei bisogno di far visionare un accollo di un mio debito passato a mio padre.
Un mio fornitore (commercialista) mi ha inviato visita un recupero crediti. La persona che si è presentata ha proposto un piano di rientro con cambiali ma avendo io avuto degli assegni in protesto mi ha detto che le cambiali io non la potevo firmare quindi mio padre le firmate quindi accollato il debito (foglio che vi ho allegato precedentemente e ve lo rinvio).
La mia domanda è la seguente: poteva il recupero credito far firmare queste cambiali pur non avendo l'accettazione del loro mandante di chi si è accollato il debito?
Allego quanto firmato.
Grazie”
Consulenza legale i 02/07/2021
L’accollo, previsto dall’art. 1273 c.c., è un vero e proprio contratto, con cui il il debitore e un terzo pattuiscono che quest’ultimo assuma il debito dell'altro.
L’eventuale consenso del creditore non costituisce, invece, requisito di validità né di efficacia dell’accollo: la stessa norma stabilisce, infatti, che il creditore “può” aderire alla convenzione (in tal caso, la stipulazione in suo favore diviene irrevocabile).
Si usa distinguere, infatti, tra accollo interno, in cui il terzo si obbliga solo nei confronti del debitore, e accollo esterno, in cui anche il creditore è parte dell’accordo.
Occorre precisare che l’accollo (con cui, appunto, un terzo assume l’impegno di pagare un debito altrui) non libera necessariamente il debitore.
Infatti sempre l’art. 1273 c.c. chiarisce che l’eventuale adesione del creditore comporta liberazione del debitore originario (nel senso che solo l’accollante rimane obbligato verso il creditore) “solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo”.
È dunque possibile che, nonostante l’accollo, il debitore rimanga obbligato a pagare il debito, in solido con l’accollante (ciò significa che il creditore potrà esigere il pagamento dell’intera somma dall’uno o dall’altro, a sua scelta).
Ora, nel quesito si parla di accollo. Tuttavia, il documento inviato in allegato è un atto con cui il legale rappresentante della società di recupero crediti dichiara di aver ricevuto una data somma da Tizio (non il debitore originario, bensì il padre di quest’ultimo), con la precisazione che Tizio “si accolla” il debito del figlio; tale dichiarazione è firmata dal legale rappresentante della società di recupero crediti e dal presunto accollante (sia pure indicato come debitore), ma non dal debitore originario.
Dunque, più che di accollo, potrebbe trattarsi di espromissione (art. 1272 c.c.), che ricorre quando un terzo, senza delegazione del debitore, ne assume il debito verso il creditore.
Anche nel caso dell'espromissione, comunque, debitore originario e terzo rimangono obbligati in solido, a meno che il creditore non dichiari espressamente di liberare il debitore (dichiarazione che, però, manca nel nostro caso).
Come ha chiarito Cass. Civ., Sez. II, sentenza 07/12/2012, n. 22166, “l'espromissione è il contratto fra il creditore ed il terzo che assume spontaneamente il debito altrui, nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra obbligato ed espromittente, né sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l'intervento del terzo, mentre la causa è costituita dall'assunzione del debito altrui tramite un'attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra terzo e obbligato, anche se non si richiede l'assoluta estraneità dell'obbligato rispetto al terzo, essendo necessario, invece, che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l'obbligato”.
Ad ogni modo, deve ritenersi che, nella vicenda oggetto del quesito, il padre potesse validamente assumersi l’obbligo di pagare il debito del figlio.

Giorgio F. chiede
domenica 29/11/2020 - Piemonte
“Buongiorno, vorrei una consulenza riguardante il seguente quesito:
Tizio vende alla società Alfa un immobile che verrà pagato ratealmente; oltre al prezzo pattuito, la società Alfa si impegna a pagare al momento del rogito anche le tasse relative all'immobile, imu, tasi, tarsi etc. maturate negli anni di rateazione pagamento prezzo.
Il rogito avviene dopo 10 anni. Nel frattempo Tizio ha effettuato la rottamazione di alcune cartelle esattoriali che riguardano parte di quelle imposte . Vorrei sapere se Tizio deve avvisare di questa rottamazione la società Alfa o se è una cosa unicamente personale e quindi la società Alfa deve pagare le tasse totali indipendentemente che sia avvenuta una rottamazione o no.
Nell'attesa di vostro cortese cenno di riscontro, porgo i miei migliori saluti.”
Consulenza legale i 03/12/2020
L’obbligazione assunta dalla società Alfa, avente ad oggetto il pagamento delle imposte e tasse relative alla proprietà dell’immobile oggetto di compravendita, lascia presumere che il tipo di atto concluso tra le parti corrisponda ad una vendita con riserva di proprietà.
Per effetto di tale atto, infatti, la società Alfa acquisterà in via definitiva il diritto di proprietà sull’immobile solo con il pagamento dell’ultima rata di prezzo (trattasi di vendita sottoposta, quanto al prodursi degli effetti reali, a condizione sospensiva).

La sussistenza di tale condizione comporta che medio tempore, ovvero durante il periodo di pendenza della stessa, soggetto passivo (debitore) di tutte le imposte legate al diritto reale di proprietà resta il venditore.
Sotto il profilo normativo, in tal senso può argomentarsi, per quanto concerne ad esempio l’IMU, dall’art. 9, comma 1 de D.lgs. n. 23 del 14.03.2011, il quale dispone che “Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi”.

Ciò spiega la ragione per cui unico soggetto legittimato ad avvalersi della definizione agevolata (c.d. rottamazione) dei carichi affidati agli agenti della riscossione non può che essere Tizio, nella sua qualità di debitore in via esclusiva delle somme di denaro portate dalle cartelle esattoriali rottamate.
L’obbligazione gravante sulla società Alfa, invece, ha efficacia puramente interna nei rapporti con Tizio, in quanto derivante, sotto il profilo prettamente giuridico, da un accollo di debito altrui (cfr. art. 1273 c.c.), al quale, peraltro, non hanno aderito il creditore o i creditori (ossia gli enti impositori).
Dato il suo carattere accessorio rispetto all’obbligazione principale che ne costituisce l’oggetto, segue necessariamente le sorti di questa, con la conseguenza che nell’ipotesi in cui il debitore principale (il venditore Tizio) pone in essere degli atti che comportano una novazione della stessa obbligazione, questi saranno destinati ad esplicare i loro effetti anche sull’obbligazione assunta dal soggetto accollante (la società Alfa).

Sempre da un punto di vista tecnico giuridico, infatti, la definizione agevolata delle cartelle si ritiene che possa configurarsi come una sorta di novazione oggettiva, istituto giuridico disciplinato dall’art. 1230 del c.c., in quanto in essa si ravvisa il presupposto oggettivo (c.d. aliquid novi) consistente nella modifica dell’oggetto dell’obbligazione (generalmente, a seguito della rottamazione, non vengono corrisposte le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi di mora, interessi di dilazione ed ulteriori somme aggiuntive).
Pertanto, all’obbligazione originaria (che si estingue) si viene a sostituire la nuova, con la logica conseguenza che l’accollante non potrà continuare a rispondere per una obbligazione non più esistente.

A diversa conclusione, invece, deve giungersi nell’ipotesi in cui le parti nel contratto di vendita abbiano pattuito un prezzo complessivo di 100, di cui 80 da pagare ratealmente ed i restanti 20 con accollo delle somme dovute per imposte e tasse, somme che già all’epoca dell’atto risultavano espressamente quantificate.
In tal caso, se il venditore, a seguito della rottamazione, è riuscito a ridurre il debito da 20 a 15, sembra evidente che la società Alfa dovrà comunque versare a Tizio l’intero importo di 20 pattuito, a nulla rilevando se di questi 20 soltanto 15 saranno utilizzati dalla parte venditrice per pagare i debiti fiscali.

Fondamentale, comunque, per questa seconda ipotesi, è cercare di capire, dalla lettura dell’atto notarile, cosa abbiano voluto realmente pattuire le parti.